Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico. Questo significa che, a parità di punteggio, chi è in possesso del titolo di preferenza indicato al punto 1) prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori.
In particolare:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.
L’art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.
IL CANDIDATO PIÙ GIOVANE O IL CANDIDATO PIÙ ANZIANO?
La formulazione originaria dell’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 prevedeva che a parità di merito e di titoli prevalesse il candidato più anziato (con maggiore età). L’art. 3 comma 7 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 ha invertito il suddetto criterio prevedendo che, a parità di punteggio, prevalga il candidato più giovane di età.
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
Una disciplina particolare è prevista per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento (GaE) in quanto a parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 del DPR n. 487 del 1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria. (Art. 1 comma 8 DM n. 235 del 1° aprile 2014). Questo significa che a parità di punteggio prevarrà il candidato che da più tempo risulta iscritto nelle graduatorie ad esaurimento. Solo in caso di ulteriore parità si considereranno i titoli di preferenza indicati dall’art. 5 comma 4 del DPR n. 487 del 1994.