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mercoledì, Settembre 11, 2024
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Titoli di accesso all’insegnamento ed equipollenza tra lauree

I requisiti di accesso alle classi di concorso del mondo della scuola sono attualmente definiti dal DPR 19/2016 così come modificato dal decreto correttivo (DM 259/2017). Per poter insegnare nella scuola secondaria (I grado e II grado) è necessario possedere un titolo di studio che dia accesso a una delle classi di concorso previste dal DPR 19/2016.

Le tabelle allegate al suddetto decreto (A per gli insegnamenti teorici e B per gli insegnamenti tecnico-pratici), indicano per ciascuna classe di concorso quali sono i titoli di studio che ne consentono l’insegnamento, distinguendo i titoli di “vecchio ordinamento” di cui al DM 39/98 (terza colonna della tabella), i titoli di laurea specialistica di cui al DM 509/99 (quarta colonna) e i titoli di laurea magistrale di cui al DM 270/04 (quinta colonna).

LAUREE EQUIPOLLENTI
Cosa succede nel caso di lauree non previste dal DPR 19/2016 che però in forza di altre disposizioni ministeriali sono considerate equipollenti ad altro titolo di studio che dà accesso a una determinata classe di concorso? 

Le equivalenze previste dai decreti ministeriali operano in tutti gli ambiti concorsuali e riteniamo che si estendano anche a quelle di tipo para-concorsuale come la partecipazione a procedure abilitative o l’iscrizione nelle graduatorie scolastiche.

Del resto, in occasione del TFA, sul portale Cineca venne pubblicata la seguente FAQ http://tfa.cineca.it

FAQ
Ogni classe di concorso richiede differenti lauree come titoli di accesso. Quando una laurea non è prevista nel DM 39/98, ed al contempo è dichiarata equipollente ad altro titolo di accesso per una determinata classe di concorso prevista dal citato decreto, si può essere ammessi a sostenere le prove di selezione per quella classe di concorso, essendo in possesso della laurea equipollente?
RISPOSTA
Ogni classe di concorso ammette una o più lauree con specifici piani di studio, quali titoli di accesso per quella determinata classe di concorso. La laurea o le lauree dichiarate equipollenti, alle lauree individuate come “Titoli di ammissione” dal DM. n. 39/98, dovranno in forza della dichiarata equipollenza, prevedere nel piano di studi i corsi annuali o semestrali previsti dal citato decreto, ovvero i CFU previsti dal DM. n.22/05″.

Questo significa che anche nel settore scolastico valgono le equipollenze previste dai decreti ministeriali fra lauree. Ovviamente, anche per le lauree equipollenti si devono possedere gli stessi requisiti (esami\CFU) richiesti dal DPR 19/2016 per l’accesso alle classi di concorso.

QUALI SONO LE LAUREE EQUIPOLLENTI?
Per quanto riguarda le equipollenza fra titoli di studio di vecchio ordinamento sono presenti svariati decreti. Per un elenco completo si veda questa pagina. Per quanto riguarda l’equipollenza fra lauree di vecchio ordinamento e lauree di nuovo ordinamento (specialistiche e magistrali) occorre fare riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009. In questo modo si crea  una sorta di interscambiabilità non solo tra il diploma di laurea e le lauree dei successivi ordinamenti (ossia DM 509/99 e DM 270/04 attuale), ma anche tra le lauree presenti nella medesima casella. Pertanto il riferimento va ricercato riga per riga. 

Come dispone l’art. 2 di detto decreto:

La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 con più classi di lauree specialistiche di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto, tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certificato di laurea”.

Ciò significa che quando una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, l’Università che ha conferito il diploma di laurea, dovrà rilasciare a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea è equiparato il titolo posseduto, certificato che dovrà essere allegato alle domande di partecipazione ai concorsi insieme al certificato di laurea.

Lo stesso Ministero con la nota n. 15844 del 27/11/2017 si è espresso con riferimento all’accesso alla classe di concorso A-18 (Filosofia e Scienze umane) laddove la laurea specialistica (LS-57) non dà accesso a questa classe di concorso, a differenza della corrispondente laurea magistrale (LM-87). 

Ebbene, nella nota si afferma che, fino al riordino e dell’aggiornamento delle classi di concorso previsto dall’art. 4 c. 1 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, i laureati in possesso di LS 57 possono comunque far valere l’equipollenza, ai sensi dell’Allegato 2 al DM 26 luglio 2007, del titolo da loro conseguito con la LM 87.


DPR 19/2016
Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento

Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
nota n. 15844 del 27/11/2017

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