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Titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche rilasciati da facoltà pontificie: riconoscimento civile in Italia

L’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, prevede che i titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d’accordo tra le Parti, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti civilmente dallo Stato.

Con il d.P.R. 27 maggio 2019, n. 63, e il relativo scambio di note verbali in data 13 febbraio 2019 le parti hanno concordato nel considerare discipline ecclesiastiche, oltre alla teologia e alla sacra scrittura, anche il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità, la missiologia e le scienze religiose.

Fino al 2019, secondo quanto previsto dalla revisione del Concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede del 1984, venivano pienamente riconosciuti i soli titoli di “Teologia e Sacra scrittura. 

I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle suddette discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

In altre parole, la Licenza in Teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, la Laurea in scienze religiose (3+2), in virtù di tale disciplina e previa emanazione del decreto di riconoscimento, sono riconosciuti come lauree magistrali, ma non avranno una corrispondenza effettiva al titolo civile. Quindi chi si laurea o si è laureato in Scienze Religiose vedrà riconosciuto come laurea civile per accedere ad esempio ai concorsi per Dirigenti Scolastici (DS) oppure per accedere in Italia a un altro percorso di laurea. D’altra parte, non essendo prevista una specifica corrispondenza con una laurea italiana, non potranno costituire titolo per essere ammessi per partecipare al concorso per gli insegnamenti di altre discipline (oltre all’insegnamento della religione cattolica).

Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale». 

Lo studente che intende ottenere il riconoscimento civile del titolo accademico conseguito in Teologia (Baccalaureato e Licenza) e in Scienze religiose (Baccalaureato o LaureaLicenza o Laurea magistrale) deve presentare domanda, accompagnata da documentazione richiesta, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio IX per la procedura di verifica e riconoscimento dei titoli.

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