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Straordinario BIS: posti accantonati andranno a supplenza da GPS/GAE o da graduatorie d’istituto? [Chiarimenti]

La Circolare Supplenze 2022/2023 in merito alle assunzioni relative al concorso straordinario BIS prevede che: 

Per quanto attiene alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9 bis […] gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di convocazione ai fini dell’assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR), dopo aver concluso la procedura di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17 septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (cosiddetta call veloce)”. 

Ricordiamo innanzitutto che la procedura straordinaria BIS prevede per il primo anno la stipula di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto.

Sulla base di quanto disposto dalla circolare, le assunzioni con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto da GM del concorso straordinario BIS avverranno con tempistiche che ogni USR fisserà sulla base della pubblicazione delle relative GM e dopo l’effettuazione delle nomine da “call veloce”

Per tali assunzioni pertanto non è stata utilizzata la procedura informatizzata disponibile su POLIS dal 2 al 16 agosto.

Si badi che i posti in questione, destinati al concorso straordinario BIS, sono già stati resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo (compresa la call veloce), così come previsto dalle istruzioni operative (Allegato A) al decreto del contingente.

I posti riservati alla procedura [straordinaria …], sono resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108. A tal fine, l’Ufficio scolastico regionale determina la quantificazione provinciale dei posti di cui all’Allegato 1 al DDG 06 maggio 2022, n. 1081, riparametrato al numero degli iscritti qualora quest’ultimo sia minore dei posti banditi”.

A tal fine, gli uffici scolastici, sulla base del contingente di posti indicato definito a livello regionale, determinano il riparto tra le province dei predetti accantonamenti. Si noti che questi accantonamenti operano a livello di disponibilità complessiva ma non hanno effetto sui singoli posti disponibili per la scelta della sede. Per un approfondimento si veda questo articolo.

ACCANTONAMENTO ANCHE AI FINI DELLE SUPPLENZE
La Circolare Supplenze prevede che:

terminate le procedure di cui di cui al dm n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108.

Questo significa che i posti destinati al concorso straordinario BIS, nel caso in cui non sia stato possibile nominare i relativi vincitori a causa della mancanza/tardiva pubblicazione delle graduatorie, già resi indisponibili per le immissioni in ruolo, sono resi indisponibili anche per gli incarichi a tempo determinato da GAE/GPS. Questo per evitare che contratti al 31 agosto possano essere rescissi in corso d’anno. Saranno invece assegnati temporaneamente e in attesa dei vincitori dalle graduatorie d’istituto.

Come rileva la FLC CGIL, l’accantonamento dei posti (e la loro mancata assegnazione a supplenze al 30 giugno/31 agosto) serve a consentire ai vincitori di essere assegnati al posto destinato al concorso anche ad anno scolastico iniziato e purché ci siano i tempi tecnici che consentono il superamento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e 120 gg di effettiva attività didattica. Questa precisazione è arrivata con la Nota n. 30998 del 25 agosto 2022, con la quale il Ministero ha chiarito che l’accantonamento non dovrà esser fatto qualora non si preveda lapprovazione delle graduatorie in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova”. In questo caso i posti potranno essere assegnati a supplenza con contratto al 31/8 mediante il sistema informativo.

In sostanza:

  • Se gli Uffici scolastici riterranno che le graduatorie possano essere pubblicate in tempo utile per consentire lo svolgimento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e 120 gg di effettiva attività didattica, i posti saranno accantonati e coperti, in attesa dei vincitori, tramite convocazioni da graduatorie d’istituto fino all’avente titolo. Tali contratti però potrebbero essere rescissi in corso d’anno.
  • Se gli Uffici scolastici invece riterranno che l’approvazione delle graduatorie non possa avvenire in ogni caso in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, allora tali posti potranno essere assegnati a supplenza con contratto al 31 agosto mediante il sistema informativo. In tal caso non vi è quindi il rischio che tali contratti possano essere rescissi in corso d’anno. I posti in questione saranno comunque accantonati ai fini della mobilità 2023/2024 e quindi conservati per le immissioni in ruolo 2023/2024.

Quest’ultima previsione, come rileva la FLC CGIL, fa prefigurare che, qualora le graduatorie non vengano pubblicate in tempo utile per lo svolgimento del periodo di formazione e prova, le assunzioni slitteranno al prossimo anno.

VEDI IL SITO DELLA FLC CGIL
VEDI LA NOTA

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