Il servizio militare o quello civile sostitutivo non prestati in costanza di nomina non sono valutabili in termini di punteggio ai fini delle graduatorie d’istituto, ad esaurimento, della mobilità e delle graduatorie interne d’istituto nonché nell’ambito dei concorsi scuola.
TITOLO DI PREFERENZA
Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’art. 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. Tra questi titoli vi è anche l’aver prestato servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica.
La preferenza opera a parità di punteggio e fa prevalere in candidato in possesso del titolo di preferenza.
Il servizio militare o quello civile sostitutivo nonché anche quello volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva sono valutabili come “servizio svolto presso enti pubblici“, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Di conseguenza, essi consentono di barrare la preferenza per aver prestato servizio senza demerito alle dipendenze delle amministrazioni statali.
Va rilevato come lo stesso MIUR con la nota n. 1603/2011 (relativa al personale ATA) aveva erroneamente sostenuto che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non poteva essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione.
Tale interpretazione, contrastante con quanto stabilito dal d.lgs 77/2002 che equipara il servizio civile volontario al servizio militare volontario, è stata ribaltata dalla nota 8151 del 13 marzo 2015, secondo cui il servizio civile volontario è valutabile come “servizio svolto alle dipendenze di amministrazioni statali“, in coerenza con quanto previsto dall’art. 13 comma 2 del decreto legislativo 77/2002.