Il servizio prestato tramite contratto CO.CO.CO. (o altri contratti atipici) è valido come punteggio ai fini delle Graduatorie?
RISPOSTA
VALUTAZIONE NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La tabella titoli della terza fascia delle graduatorie d’istituto prevede alla nota n. 19 che i servizi prestati con contratti atipici (CO.CO.CO, contratti a progetto, contratti di prestazione d’opera, altri contratti atipici) sono valutabili:
- se per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole con le medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente;
- se per insegnamenti non curricolari, riconducibili all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa oppure per altre attività di insegnamento, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Il DM. 353 del 23 Maggio 2014, allegati A e B, ha chiarito che i servizi prestati con contratto atipico, stipulati nelle scuole paritarie e nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, sia per la terza fascia che per la seconda fascia.
VALUTAZIONE NELLE GRADUATORIA AD ESAURIMENTO
Per le GAE, la nota 21 prevede che i servizi d’insegnamento prestati con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.) si rinvia alla tabella di valutazione titoli (nota 19, punto D, primo periodo) annessa al D.M. 131/07 (Regolamento Supplenze). Quindi, i servizi di insegnamento curriculari svolti con contratti atipici sono valutabili in base alla durata del contratto come normalmente si valutano i servizi nelle scuole statali e sulla base di idonea certificazione attestante l’inizio e la fine del contratto.
Il servizio per attività extracurriculare (anche svolto con contratti atipici) non è invece valutabile nelle GAE.
VALUTAZIONE IN II FASCIA
Con la nota 2143 del 18 giugno 2014a è stato chiarito che il servizio prestato con contratti atipici, non di lavoro dipendente, nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionali, se prestato su insegnamenti curricolari, è valutato per l’intero periodo sia nella II che nella III fascia, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO
In linea generale, “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”. Tuttavia, per i servizi svolti con contratto atipico vanno allegati i relativi certificati dai quali risulti la data di inizio e di fine del servizio o i giorni di effettiva prestazione nonché la classe di concorso in cui il servizio è stato prestato.
FAQ CONCORSO TRENTINO
Anche la Provincia autonoma di Trento, nel portale Vivo Scuola ha fornito una FAQ chiarificatrice relativa al concorso per titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado e posti di sostegno.
Ho prestato servizio con un contratto atipico cosa devo indicare?
Nel caso di servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari, rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, indicherà la data di inizio e quella del termine del servizio stesso.
Nel caso di servizi prestati con contratti atipici nell’area dell’ampliamento dell’offerta formativa, indicherà i giorni di effettiva prestazione”.
PAS 2013\2014
In occasione del PAS 2013/2014 il MIUR diramò delle Faq tra cui quella relativa al servizio d’insegnamento prestato con contratti atipici:
I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. Sono valutabili i servizi prestati con contratto d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa per tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso limitatamente ai giorni di effettivo servizio”.
CONCORSO 2016 E 2018
Benché né il bando né le successive FAQ specificassero alcunché, è evidente che per il servizio prestato nelle scuole paritarie e IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), non conti la tipologia di contratto, peraltro autorizzata da specifici accordi sindacali, ma la durata desumibile e la riconduzione agli insegnamenti curricolari della relativa classe di concorso. Di conseguenza, così come affermato dal Prof. Max Bruschi (ispettore MIUR ed esperto di legislazione scolastica), anche il sevizio prestato con contratti atipici (contratti a progetto, prestazioni d’opera, collaborazioni a progetto, ecc.) viene valutato con i medesimi criteri previsti per il contratti a tempo determinato.