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Revisione e accorpamento delle classi di concorso: informativa sul decreto interministeriale [Report FLC CGIL]

L’art 4 del Decreto Legge 36/2022 (c.d. Riforma del reclutamento) ha previsto la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento:

con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Dall’attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 

Come riporta la FLC CGIL, ieri 7 novembre 2023 si è svolto l’incontro tra i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e le organizzazioni sindacali sull’informativa in merito al decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso

La Commissione che ha operato sul testo è stata istituita a giugno 2023 e si è avvalsa di un lavoro ministeriale avviato dal 2018.

Di seguito gli interventi previsti secondo quanto riporta la FLC CGIL.

  • Accorpamento delle classi di concorso che prevedono requisiti di accesso omogenei:
    • A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
    • A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado); 
    • A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
    • A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado); 
    • A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).
  • Si è cercato di adottare un metodo omogeneo per indicare gli esami.
  • Laddove il titolo di accesso richiede laurea più titolo congiunto sono stati previsti SSD o SSA che possano sostituire il titolo congiunto.
  • Molto lavoro di semplificazione è stato svolto sull’insegnamento dello strumento.
  • Sulla corrispondenza tra titoli di laurea, considerata la complessità della materia, si è deciso, oltre ad effettuare un approfondito lavoro di equiparazione, di richiamare per completezza anche il decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i.
  • Ulteriori interventi hanno riguardato classi come la A028, dove sono stati abbassati i requisiti di CFU necessari, che superavano persino i 120 di una laurea magistrale.
  • Per la A061 abolita la valutazione di titoli professionali.
  • Per la Tab. B è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento.
  • Per conversazione in lingua straniera si è deciso di riconoscere scuole straniere su suolo estero e nazionale, purché valide per gli ordinamenti del Paese della lingua madre.
  • Per la A023 il DM 92/2016 individuava con allegato A titoli e soggetti riconosciuti al rilascio del titolo valido, recentemente c’era stato l’aggiornamento del decreto con l’elenco degli enti autorizzati a erogare corsi ritenuti validi. L’intervento ora proposto nel nuovo provvedimento equipara i titoli rilasciati da qualunque Ateneo.

Il tavolo è stato aggiornato al 16 novembre dopo che le organizzazioni sindacali avranno mandato le proprie osservazioni di merito.

LE OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL

  • La Commissione incaricata ha lavorato nell’ombra, ascoltando perfino associazioni di categoria, ma non ha ritenuto importante condurre un lavoro graduale e di confronto produttivo con le Organizzazioni Sindacali come avvenuto per il DPR 19/2016. Una grave mancanza, sia per il contributo che saremmo stati in grado di apportare alla proposta di revisione per esperienza concreta e memoria dei fatti, sia per il rispetto delle relazioni sindacali.
  • Abbiamo preso atto del fatto che l’urgenza di cui parla l’amministrazione nel varare il provvedimento è legato all’attuazione del PNRR. Tuttavia, ci sembra a maggior ragione inopportuno qualsiasi intervento non strettamente necessario nell’ottica della semplificazione, a partire da quello sulla A023.
  • L’amministrazione, nonostante la complessità e il rilievo della tematica affrontata non ci ha mandato un testo in cui fossero evidenziate le modifiche apportate. Lo abbiamo chiesto e ottenuto.
  • Le conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi su mobilità e reclutamento possono creare contenzioso ad es. per i docenti hanno conseguito l’abilitazione in una sola delle classi di concorso ora abbinate, oppure per i passaggi di ruolo, per l’individuazione dei soprannumerari, la mobilità, la nomina vincitori di concorso, gli incarichi a tempo determinato. Abbiamo quindi chiesto un coinvolgimento in tavoli specifici con tutte le direzioni coinvolte.
  • Laddove, nella Tabella B, si procede alla revisione delle classi di concorso sarebbe stato utile un intervento che definisse lauree e diplomi accademici di 1 livello che nel prossimo futuro daranno accesso alle classi del profilo B. Infatti, il Dlgs 59/2017 art. 22 c. 2 prevede che dal 2025 vi siano nuovi titoli di accesso al ruolo di Insegnante Tecnico Pratico.
  • Abbiamo segnalato che il richiamo alle equiparazioni previste dal DI 9 luglio 2009 et s.m.i. rischia di mandare nel caos tutte le scuole e gli uffici impegnati nella valutazione e nella validazione delle domande di partecipazione degli aspiranti nelle procedure di reclutamento. I titoli di accesso devono essere univocamente ed esaustivamente elencati nella tabella A. In caso contrario il rischio è quello di un tuffo indietro di decenni di cui non si ha alcun bisogno.
  • Serviranno approfondimenti specifici per il settore artistico e musicale coreutico, vista la peculiarità delle classi di concorso e il lungo periodo transitorio trascorso, è indispensabile un apposito confronto.
  • Per quanto riguarda la classe di concorso A023 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera) c’è un’apertura a chi ha un titolo rilasciato da qualunque ateneo. Nonostante un recente parere negativo del CSPI, che chiedeva la definizione di uno standard per valutare i percorsi accreditati al rilascio del titolo, la soluzione che è stata indicata è l’apertura a qualsiasi ateneo senza l’individuazione di alcun parametro qualitativo.

VEDI IL REPORT DELLA FLC CGIL

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