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domenica, Gennaio 19, 2025
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Requisiti di accesso alla classe di concorso e abilitazione all’insegnamento: differenze e chiarimenti

Sono in partenza in queste settimana i percorsi abilitanti. In questo articolo vediamo di chiarire la differenza fra due cose profondamente differenti:

  • Essere in possesso dei requisiti per l’accesso a una determinata classe di concorso
  • L’abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
L’accesso alle classi di concorso è determinato dal titolo di laurea posseduto. In generale, salvo per le classi di concorso ITP alle quali, fino al 31 dicembre 2024, si accede con il mero Diploma di scuola secondaria, il titolo di accesso all’insegnamento è determinato dalla laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento.

In alcuni casi, il possesso della laurea è titolo di per sé sufficiente per l’accesso. Facciamo qualche esempio:

  • Le lauree in Economia & Commercio, LM 56, LS 64, LM 77 danno accesso direttamente alle classi di concorso A-45 (Discipline Economico-Aziendali) e A-47 (Discipline matematico-applicate).
  • Le lauree in Fisica, Matematica, Informatica (tutte lauree del vecchio ordinamento) danno accesso diretto alla A-26. 
  • Le lauree in LM 6 (Biologia) consente di insegnare direttamente le classi di concorso A-15 (Discipline Sanitarie) e A-31 (Scienze degli alimenti)

In altri casi invece vengono fissati vincoli temporali (es: laurea conseguita entro un determinato anno accademico) oppure si richiede il possesso di determinati corsi annuali,  semestrali o CFU.

Così, ad esempio:

  • La laurea in giurisprudenza conseguita entro il 2000\2001 è titolo di per sé sufficiente per l’accesso alla classe di concorso A-46.
  • La laurea in giurisprudenza conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso A-46 (scienze giuridico-economico) purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.

Coloro che intendano accedere all’insegnamento dovranno quindi esaminare il relativo piano di studio per verificare il possesso degli eventuali esami\CFU richiesti. Qualora manchino determinati esami dovranno essere integrati.

Si badi che colmare i requisiti richiesti per insegnare una determinata classe di concorso non costituisce abilitazione all’insegnamento. 

I 24 CFU PER L’INSEGNAMENTO
Allo stesso modo i c.d. 24 CFU per l’insegnamento, che potevano essere conseguiti entro il 31 ottobre 2022, non costituiscono abilitazione all’insegnamento ma semplicemente un requisito di accesso alle graduatorie/concorsi.

Nel sistema previgente alla riforma introdotta dal Decreto 36/2022 quindi la partecipazione ai concorsi\graduatorie prevedeva il possesso dei 24 CFU come requisito “minimo”fermo restando anche il possesso degli eventuali\CFU esami integrativi richiesti per l’accesso alla propria classe di concorso. 

L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
L’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso è un titolo “ulteriore” rispetto al mero possesso dei requisiti per l’accesso alla classe di concorso.

In particolare:

  • Il docente abilitato può inserirsi nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la specifica classe di concorso da cui evidentemente si attinge con priorità per le supplenze rispetto alla II fascia. Viceversa, la seconda fascia delle GPS è riservata al personale docente non abilitato ma in possesso dei requisiti per poter insegnare una determinata classe di concorso.
  • L’abilitazione costituisce altresì titolo culturale valutabile anche per le altre classi di concorso in cui il candidato è inserito in II fascia. Le attuali tabelle titoli prevedono l’attribuzione di un punteggio pari a 3 punti per ciascuna abilitazione posseduta per altra classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado. L’abilitazione invece non costituisce titolo valutabile per eventuali altre classi di concorso (su posto comune) in cui si è inseriti in I fascia.
  • L’abilitazione costituisce altresì titolo valutabile nelle graduatorie di I fascia su posto di sostegno (TAB/7) e II fascia (TAB/8)
  • L’abilitazione nella specifica classe di concorso costituisce titolo necessario per poter chiedere la mobilità e/o l’assegnazione provvisoria/utilizzazione su altra classe di concorso. Per esempio il docente di ruolo su A12, per poter chiedere il passaggio di cattedra su A11, deve essere in possesso della relativa abilitazione. Parimenti, il docente di ruolo su infanzia\primaria, laureato in Scienze Pedagogiche (LM-85), per poter chiedere il passaggio di ruolo sulla classe di concorso A-18, dovrà avere, oltre ai 96 CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso, anche la relativa abilitazione all’insegnamento.  
  • A partire dal 2025 in poi, l’abilitazione sarà requisito necessario per la partecipazione ai concorsi scuola, fermo restando la possibilità di partecipare anche per chi ha 3 anni di servizio svolte negli ultimi 5 anni di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso. 

Va sottolineato che l’abilitazione è un titolo specifico per ciascuna classe di concorso. 

COME SI CONSEGUE L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Fermo restando il possesso dei requisiti per l’accesso alla classe di concorso, nel corso del tempo, le procedure per conseguire l’abilitazione sono cambiate profondamente.

In sostanza possiamo individuare due diversi modelli:

  • Percorsi abilitanti di cui in passato abbiamo avuto le SSIS, il PAS (2013), i TFA (2012 e 2014) e i nuovi percorsi abilitanti previsti dal decreto legge 36/2022 e dal DPCM 4 agosto 2023.
  • Il conseguimento dell’abilitazione mediante il superamento dei concorsi.

In particolare, in passato erano presenti i c.d. percorsi abilitanti quali la SSIS, i PAS e il TFA (2012 e 2014). Il sistema è cambiato a partire dai concorsi 2020 quando fu stabilito che l’abilitazione all’insegnamento venisse conseguita mediante il superamento dei concorsi.

Il decreto 36/2022 ha nuovamente cambiato impostazione riproponendo il modello dei percorsi abilitanti. In base al modello attuale, il superamento del concorso non conferisce l’abilitazione. Questo perché la riforma del reclutamento ha previsto che l’abilitazione venga conseguita solo dopo aver completato il percorso di formazione iniziale.

L’abilitazione all’insegnamento potrà essere conseguita prima di partecipare al concorso o dopo. I vincitori del concorso che siano privi dell’abilitazione, stipuleranno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

In particolare:

  • Coloro che partecipano al concorso con i 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto.
  • Coloro che partecipano al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.
  • Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.
  • Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione.

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo. 

I CONCORSI DAL 2025 IN POI
La riforma del reclutamento ha previsto che a partire dal 2025 (termine della fase transitoria) per partecipare al concorso sarà necessario aver già l’abilitazione all’insegnamento. Viene fatta salva la possibilità di partecipare al concorso per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso. 

In tal caso, i vincitori che abbiano partecipato senza abilitazione, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto.

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