È valutabile il punteggio relativo al servizio svolto per il progetto “Diritti a scuola”?
RISPOSTA
Il progetto “Diritti a Scuola” è frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010.
Il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Puglia e l’USR Puglia per l’anno scolastico 2016\17 prevede che:
il servizio prestato dal personale docente impegnato nelle attività progettuali di cui al presente accordo si applica l’art. 5 comma 4 bis della Legge n. 128/2013 per la valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio. In riferimento ai docenti della scuola primaria, in possesso del titolo per l’insegnamento di lingua inglese utilizzati nella scuola dell’infanzia, il punteggio sarà valutato nella misura del 50%, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli di cui al DM n. 27 del 15/3/2007, integrata dal DM 78 del 25/9/2007″.
L’art. 5 comma 4 bis della Legge n. 128/2013 prevede la valutazione del servizio ai fini sia delle Graduatorie ad esaurimento sia ai fini delle graduatorie d’istituto. Tale disposizione si applica anche ai progetti promossi nell’anno scolastico 2012\2013.
Tuttavia, il bando e gli accordi siglati in data 9 marzo 2016 relativo all’anno scolastico 2015\2016 veniva espressamente specificato al punto 9 che il servizio prestato dal personale docente non dà diritto ad alcuna valutazione del servizio ai fini delle graduatorie a esaurimento.
Contro tale mancata valutazione si è pronunciato il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 6641/2017 del 4 aprile 2017 dove si afferma che è illegittimo il mancato riconoscimento del servizio per l’anno scolastico 2015\2016, ai fini del punteggio utile ai fini dell’avanzamento della posizione all’interno delle graduatorie in cui sono iscritti i ricorrenti.
In data 25 settembre 2017, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia e dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca un Atto Aggiuntivo all’Accordo del 12.12.2016 con il quale è stato riconosciuto che il servizio prestato dai docenti ed dal personale ATA nei progetti “Diritti a Scuola” è valutato utile ai fini della attribuzione del punteggio, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4 bis della legge n. 128 dell’08/11/2013.
Si è posto quindi definitivamente fine ad un irragionevole diversità di trattamento che il Miur aveva riservato al personale utilizzato nei progetti per gli anni 2014/2015 e 2015/2016 rispetto a coloro che erano stati utilizzati nelle precedenti edizioni dei progetti stessi e ai quali era stato riconosciuto la valutabilità del servizio nelle graduatorie di istituto.
COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO
Il punteggio è commisurato alla durata del contratto (si calcola dalla data di inizio a quella di fine, quindi nel caso dei docenti da gennaio a giugno 2017 mentre per il personale ATA da gennaio ad agosto 2017).
Per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di attività svolta saranno attribuiti 0,50 punti, fermo restando che il progetto debba avere un impegno non inferiore 700 ore per il personale non docente. Qualora, senza giustificato motivo, l’attività progettuale non fosse portata a termine, la certificazione del servizio reso recherà esplicita dichiarazione in ordine alla non valutabilità come servizio scolastico nelle graduatorie precitate.
Maggiori informazioni sono disponibili qui: http://flcbari.blogspot.it/2016/12/quali-dirittia-scuola.html
Tribunale di Brindisi con sentenza n. 6641/2017 del 4 aprile 2017