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Procedura straordinaria abilitante: valido il servizio svolto nei corsi IeFP per l’assolvimento del Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

Il bando della Procedura straordinaria abilitante prevede, a fini del raggiungimento del requisito delle 3 annualità di servizio, la validità del servizio prestato:

  • Nelle istituzioni Statali
  • Nelle istituzioni Paritarie
  • Nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2.

L’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, richiamato dal bando, sancisce il Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione:

La Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l’apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Pertanto il servizio svolto nei centri di formazione professionali è valutabile a condizione che:

  • Sia stato svolto nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo formativo così come riformulato nel Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
  • Sia riconducibile a una delle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa Stato-Regioni (Intesa del 16/12/2010), compreso l’eventuale servizio prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili.

Viene dunque definitamente chiarito che è valido il servizio prestato nei corsi che permettono l’assolvimento del Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, cioè il diritto\dovere dei giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione, di frequentare attività formative per almeno 12 anni fino all’età di 18 anni. Ciò indipendentemente dal fatto che questo servizio sia stato svolto nel biennio dell’obbligo d’istruzione o meno.
Si tratta dei corsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) che si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche (triennali) e diplomi professionali (quadriennali).

 

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