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Procedura straordinaria abilitante: ecco il parere del CSPI

Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) in data 6 aprile 2020 ha espresso il parere obbligatorio ma non vincolante  sulla “Procedura straordinaria per esami all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria“. Si tratta quindi del parere relativo alla procedura finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento riservata ai docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale.

Seppur l’oggetto dell’attuale parere è solo la procedura concorsuale finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, essa risulta di fatto e, per previsione normativa, connessa alle altre due procedure, ovvero a quella ordinaria e a quella straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo.
Nel parere si legge che, in via preliminare appare opportuno evidenziare che la procedura concorsuale ordinaria e soprattutto quella straordinaria, finalizzata all’immissione in ruolo dei docenti precari, presentano limiti e criticità che si riverberano anche sulla procedura attualmente oggetto di parere.
Si ritiene pertanto utile evidenziare di seguito alcune di queste criticità che riguardano anche la procedura concorsuale straordinaria:

  • l’esclusione dall’accesso alla procedura del personale che abbia maturato i tre anni di servizio sul sostegno, senza il possesso del titolo specifico, e che chieda di partecipare alla selezione per la classe di concorso per cui ha titolo, ove non abbia almeno svolto un anno di servizio per quella specifica classe. Tale previsione risulta incoerente con la normativa vigente che consente la copertura di posti di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie disciplinari relative ai posti comuni, e la conseguente valutazione di tale servizio nelle graduatorie stesse (D.M. n. 374/2017). Pur nella consapevolezza che tale limitazione è espressamente prevista dal testo normativo, non si può fare a meno di evidenziare che tale prescrizione contrasta con le norme che hanno disciplinato le precedenti procedure concorsuali (D.L. del 12/7/2018, n. 87 convertito in legge, 9/8/2018 n. 96) “che hanno riconosciuto il servizio prestato sul sostegno come fosse stato prestato sulla disciplina in quanto il docente che svolge attività di sostegno è nominato da una graduatoria disciplinare e, al fine di garantire l’inclusione degli alunni con disabilità, agisce nel senso di facilitare il loro apprendimento. Opera quindi anche in ambito disciplinare, di supporto all’intera classe, senza assumere una connotazione medico infermieristica. Tali previsioni normative hanno garantito per più anni la funzionalità del sistema scolastico in un ambito particolarmente delicato. Per questi motivi si auspica una conseguente rilettura della legge.
  • l’acquisizione di un punteggio minimo di sette decimi o equivalenti ai fini del superamento della prova scritta. Soglia che risulta particolarmente elevata considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione idoneo, acquisito attraverso l’esperienza professionale maturata.
  • la difficoltà oggettiva della prova concorsuale stante la vastità delle tematiche e dei contenuti proposti che non sembrano congruenti con una procedura straordinaria e soprattutto difficilmente valutabili con una prova computer based.

A questi elementi di criticità se ne aggiungono purtroppo altri e ben più sostanziali, conseguenti alla drammatica situazione che sta attraversando il Paese per effetto dell’epidemia da “Covid-19”.

Il CSPI, consapevole che il proprio compito è consultivo e propositivo, vista la difficoltà di questo momento, in spirito di collaborazione ed in forza delle competenze presenti al proprio interno, evidenzia che, in previsione della fase post-emergenziale, che non sarà meno critica dell’attuale (in l’Italia e non solo) in quanto si dovrà ricostruire quel tessuto socio-culturale che in questi ultimi mesi è messo a dura prova, ritiene che sia essenziale permettere alle scuole di operare a pieno regime fin dal primo giorno del prossimo anno scolastico.

Condizione essenziale per permettere di programmare adeguatamente le attività didattiche e recuperare quanto non è stato possibile realizzare a seguito del lungo periodo di sospensione delle attività è poter contare immediatamente su un organico completo e su un corpo docente stabile e motivato. Pertanto, non si ritiene possibile agire nei termini della programmata ordinarietà in quanto le procedure concorsuali, di cui alla legge 159/2019, pensate per tempi ordinari, non garantiscono affatto gli effetti sopra auspicati per questi tempi straordinari. Ciò sia in ragione delle criticità già sopra evidenziate, ma anche alla luce del fatto che tutte le procedure concorsuali ordinarie sono state sospese per ben 60 giorni (come disposto dal D.L. 17 marzo 2020) e che lo stato di emergenza dichiarato prevede una estensione fino al 31/7/2020.

Il CSPI auspica fortemente una riflessione da parte del Ministero in merito alla possibilità di assumere procedure concorsuali le più semplificate possibili, che tengano conto essenzialmente del periodo di servizio già prestato e delle esperienze culturali e professionali possedute dai docenti.

Lo stato di emergenza dichiarato consente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di individuare appropriati provvedimenti che permettano l’immediata funzionalità di tutte le scuole del Paese a partire dal 1° settembre 2020, assicurando in ogni classe la presenza di personale stabile, motivato e formato professionalmente, e rendendo effettivo a tutti gli studenti ed alunni il diritto costituzionale all’istruzione.

OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA
Nel merito del presente decreto si avanzano le seguenti osservazioni.

a) Nel Preambolo non risultano richiamate le seguenti disposizioni:

  • Il D.Lgs. 59/17 art. 17, come modificato dalla L. 145/2018.
  • Il D.L. n. 1 del 9/1/2020 con il quale sono stati istituiti il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, convertito con modificazioni in legge n. 12 del 5/3/2020.

Articolo 1, c. 1:

  • In merito alla esclusione decretata nel secondo periodo relativamente alle classi di concorso ad esaurimento, si suggerisce un approfondimento in merito alla opportunità di escludere dalla procedura abilitante i docenti in servizio nella classe A66 che potrebbero non avere i titoli per transitare nella classe A41, ma che continuano a prestare servizio nella terza fascia d’istituto, come previsto dal D.L. 126/2019, convertito il L. 159/2019 che ha riaperto le graduatorie d’istituto per i docenti non abilitati sino all’anno scolastico 2022-23.

Articolo 2:

  • Riguardo al punto c) occorre fare specifiche precisazioni sui titoli di accesso alle classi di concorso del liceo musicale in considerazione che la fase transitoria è terminata nell’a.s. 2018/19. Si propone di fare un esplicito riferimento all’Allegato E del DM 259/17 tabella Liceo Musicale.

Articolo 3

  • Considerato che possono partecipare alla procedura i soggetti che posseggono i requisiti previsti all’art. 2, comma 1 del presente decreto, ivi compresi i soggetti previsti all’art. 1 c. 2 D.L. 126/2019 che prevede una procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo e, comunque, all’abilitazione all’insegnamento per coloro che risultano idonei ma senza rientrare nel contingente predefinito dei posti di ruolo, il CSPI propone che la programmazione dei tempi di entrambe le procedure consenta un ordinato sviluppo delle stesse.

Articolo 6: Comitato tecnico scientifico

  • Non viene detto nulla sulla sua composizione, al contrario del decreto che disciplina la procedura straordinaria per l’immissione nei ruoli. Sarebbe auspicabile che fosse il medesimo per evitare disparità di vedute nella gestione delle procedure.

Articolo 7: Commissioni.

  • Al comma 1, il CSPI ritiene che debba essere data la possibilità anche ai docenti AFAM di svolgere l’incarico di presidente per le classi di concorso attinenti al settore artistico con riferimento alla disciplina di titolarità.

Articolo 11, c. 6

  • Considerato che la finalità di questa procedura straordinaria è quella di accertare un livello di preparazione acquisito anche attraverso l’esperienza professionale maturata, si propone di abbassare la soglia minima per superare la prova scritta.

Articoli. 12, c. 2:

  • Riscrivere il comma 2 nei seguenti termini: “I soggetti di cui al comma 1, unitamente ai soggetti di cui all’art. 15 comma 7 del Decreto Ministeriale di indizione della procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, acquisiscono l’abilitazione al compimento di quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera c)” del decreto legge”, a decorrere dall’a.s. 2020-21 su tutto il territorio nazionale

Articolo 15 (Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano, alla Regione Val d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano)

La formulazione da adottare è la seguente:

  • Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 425 e seguenti del Testo Unico, l’USR per il Friuli Venezia Giulia provvede ad indire concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno, anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  • Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

PROGRAMMI
I programmi così come sono stati rivisti appaiono coerenti con una procedura esclusivamente abilitante.

Si avanza qualche perplessità riguardo alla possibilità di testare abilità/capacità/competenze inserite nel programma con una prova per test computer based. È auspicabile che questo accertamento sia limitato alla prova orale.

Un esempio tra i tanti è la Classe A-59, Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza.

Ecco alcune parti del programma:

  • “Abilità nella lettura estemporanea e nell’esecuzione delle riduzioni pianistiche di partiture del repertorio della danza e del balletto”.
  • Capacità di comunicare e interagire con danzatori e coreografi in ambito didattico e professionale, offrendo il proprio contributo di competenze.
  • Teoria e pratica dell’uso consapevole della voce nell’accompagnamento delle lezioni di danza. 
  • Teoria e pratica dell’uso degli strumenti a percussione nell’ambito dell’accompagnamento delle lezioni di danza.
  • Teoria e pratica dell’uso delle tastiere elettroniche nell’ambito delle lezioni di danza.” 

Il CSPI ritiene che sia difficile testare conoscenze e competenze su queste parti del programma attraverso una prova computer based.


Leggi il parere del CSPI

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