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giovedì, Novembre 30, 2023
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Procedura straordinaria abilitante: come si conseguirà l’abilitazione

La procedura straordinaria abilitante (prevista da D.L. 126/2019 così come modificato dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159) è finalizzata esclusivamente all’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento ma non dà diritto all’assunzione. Tale procedura non va confusa con il “concorso straordinario” che è invece finalizzato all’immissione in ruolo.

REQUISITI DI ACCESSO
La procedura è riservata ai docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • tre annualità di servizio anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Si considerano gli anni di servizio svolti in qualunque grado di istruzione (quindi anche infanzia\primaria) e svolti nelle scuole Statali, paritarie e nei percorsi IeFP purché il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso del DPR 19/2016 e successive modificazioni.
  • un anno di servizio specifico cioè che deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
  • possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso richiesta.

Si considera valido il servizio prestato nell’anno scolastico di riferimento per almeno 180 giorni, anche non consecutivi, o prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.  

I docenti di ruolo sono esonerati dal requisito dell’anno di servizio specifico.

Per un approfondimento in merito ai requisiti di accesso si veda
Procedura abilitante: valido il servizio senza titolo purché l’aspirante possieda tale titolo entro la scadenza del bando
Procedura abilitante straordinaria: bando, prove e requisiti; domande dal 28 maggio 2020 fino al 3 luglio 2020.

PARTECIPAZIONE IN UNA SOLA REGIONE E PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono il requisito di accesso. Non è prevista la procedura per il sostegno.

PROVA SCRITTA
La procedura prevede lo svolgimento di una prova scritta computer based composta da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di scelta su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche da svolgersi in 60 minuti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 42/60 o equivalente, e riguarda lo stesso programma di esame previsto per il concorso ordinario 2020. 

60 quesiti sono così strutturati:
a. 40 quesiti competenze disciplinari relative alla classe di concorso.
b. 20 quesiti competenze didattico/metodologiche.

La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42.

Per le classi di concorso di lingua straniera la prova scritta si svolge interamente nella lingua stessa.

PROGRAMMA DI STUDIO
La prova scritta, computer based ha per oggetto il programma di cui all’allegato A, in cui sono riportate le parti dei programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta.

COMPILAZIONE DELL’ELENCO NON GRADUATO
Tutti coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo di 42/60 saranno inseriti in elenchi non graduati, distinti per classe di concorso. Trattandosi di elenchi non graduati sarà quindi irrilevante aver superato la prova con 42/60 o con 60/60. Tutti i docenti inseriti in tali elenchi avranno la possibilità di conseguire l’abilitazione. Non sono nemmeno previsti titoli valutabili in quanto l’unica cosa che rileva è il superamento della prova computer based a risposta multipla.

Per i docenti non di ruolo:

  • Il conseguimento dell’abilitazione è subordinato al conseguimento di un contratto a tempo determinato almeno al 30 giugno (o al 31 agosto).
  • Di conseguenza, fin quando non si verrà individuati per una supplenza, non si potrà conseguire l’abilitazione. La norma però non prevede una limitazione al 2020\2021 per cui chi non avrà una supplenza almeno fino al 30 giugno nell’anno scolastico 2020\2021, potrà conseguire l’abilitazione negli anni successivi. Resta da capire se verranno posti in tal senso dei limiti temporali.
  • La supplenza può essere svolta presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione (quindi sia nella scuola statale che paritaria).
  • La supplenza può essere anche in altra regione rispetto a quella in cui si è superata la prova.
  • La supplenza può essere anche per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto alla classe di concorso per cui si è superata la prova. La legge, infatti, non prevede alcuna limitazione in tal senso. Sarà comunque il Decreto Ministeriale di prossima emanazione a chiarire definitivamente questo punto.

Per i docenti di ruolo:

  • In questo caso trattandosi di docenti che hanno già un contratto a tempo indeterminato, questo sarà sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Tuttavia le modalità di svolgimento dell’anno di abilitazione saranno discipline con Decreto Ministeriale di prossima emanazione.
  • La supplenza può essere svolta presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione (quindi sia nella scuola statale che paritaria).
  • La supplenza può essere anche in altra regione rispetto a quella in cui si è superata la prova.
  • La supplenza può essere anche per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto alla classe di concorso per cui si è superata la prova. La legge, infatti, non prevede alcuna limitazione in tal senso.

Tutti i docenti dovranno conseguire i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ove non ne siano già in possesso, a carico degli interessati.

Al termine dell’anno di abilitazione è prevista la prova orale di abilitazione. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. La composizione della commissione di esame sarà definita con successivo Decreto Ministeriale. 

Il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento non dà diritto a essere assunti alle dipendenze dello Stato.

EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE
Il decreto (di natura non regolamentare) che deve intervenire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (29 dicembre 2019) dovrà disciplinare le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici nonché le modalità e i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
Si attende quindi a breve l’emanazione di tale decreto.

Bando Procedura straordinaria finalizzata all’abilitazione
Allegato A Programmi concorso secondaria 
Vedi la Scheda UIL

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