Nell’ambito della Legge di conversione del Decreto Legge D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, è prevista l’indizione di una procedura abilitante finalizzata esclusivamente all’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento ma che non dà diritto all’assunzione.
DOCENTI CON SERVIZIO NELE SCUOLE PARITARIE O NEI CENTRI DI FORMAZIONE
Alla procedura abilitante potranno partecipare coloro che siano in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nei centri di formazione professionali, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso ordinamentali e nel biennio dell’obbligo scolastico.
Restano fermi gli altri requisiti prescritti dall’art. 5 quindi l’aver svolto almeno, nel periodo considerato, almeno un anno nella specifica classe di concorso e il possesso del titolo di studio richiesto.
I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.
DOCENTI DI RUOLO
I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura ai fini abilitanti senza il requisito del servizio specifico con tre anni di servizio nelle scuole statali ed il possesso del titolo di studio. Quindi tale possibilità è preclusa ai docenti con meno di tre anni di servizio nella scuola Statale.
I docenti che raggiungono la 3° annualità nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente se, entro il 30/06/2020, non viene raggiunta la validità dell’anno scolastico.
LA PROCEDURA
I docenti suddetti dovranno sostenere una prova scritta computer based con quesiti a risposta multipla su argomenti relativi alle classi di concorso e alle metodologie didattiche.
Si procederà poi alla compilazione di un elenco non graduato di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo (7/10). Le prove computer base sono superate con la valutazione minima di 7/10. I programmi di esame sono quelli previsti per il concorso ordinario 2016.
I soggetti inseriti in tale elenco non graduato potranno conseguire l’abilitazione purché:
1) un contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali)
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico.