Il bando della procedura straordinaria abilitante, prevede che dalla procedura di abilitazione sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
Il Ministero non ha quindi accolto la richiesta del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) di attivare la procedura anche per la classe di concorso A-66, trattandosi di classe di concorso ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
REQUISITI DI ACCESSO E ANNO DI SERVIZIO SPECIFICO
La procedura abilitante è riservati ai soggetti che, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualità di servizio di cui una almeno sulla specifica classe di concorso.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche), purché congiunto al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla classe di concorso A-41.
Il punto è confermato dalla FAQ. n. 2 pubblicata nel sito del Ministero:
La mia classe di concorso è la A66. Il servizio prestato in tale classe di concorso è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione per la classe di concorso A41?
È utile, ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’accesso dei percorsi di abilitazione e valido in relazione al compimento delle tre annualità di servizio richieste, sia il servizio prestato sulla classe di concorso A41, che quello prestato sulla classe di concorso A66, purché sia assolto, per ciascun anno scolastico, il requisito dei 180 giorni o il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.