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Nomina da concorso straordinario BIS e possibilità di mantenere l’attuale sede di servizio [Chiarimenti e Nota USR Lazio]

In queste settimane gli uffici scolastici stanno procedendo alle nomine da Concorso Straordinario BIS (articolo 59, comma 9 bis) le cui graduatorie sono state o saranno pubblicate in tempo utile per consentire lo svolgimento del percorso di prova e formazione, che richiede 180 gg di servizio e 120 gg di effettiva attività didattica.

Può verificarsi però la circostanza che i candidati individuati come vincitori abbiano già un incarico sulla stesa classe di concorso.

Ricordiamo innanzitutto che la procedura straordinaria BIS prevede per il primo anno la stipula di un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto.

Ebbene, è possibile in tal caso mantenere la sede di titolarità piuttosto che accettare la nuova proposta di nomina su altra sede?

La risposta al quesito arriva dall’USR Lazio secondo cui dipende dal tipo di incarico in essere.

  • Chi, tra i partecipanti alla procedura, abbia già un incarico a tempo determinato annuale (31 agosto) per la medesima classe di concorso su di un posto che non è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto non elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, potrà scegliere di rimanere su tale posto, anziché spostarsi su quello, diverso, che otterrà al termine della fase 2. A tal fine, dovrà comunicare tale volontà entro mercoledì 12 ottobre 2022 mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzato a drla@postacert.istruzione.it nonché all’Ambito territoriale provinciale di riferimento, utilizzando l’oggetto “ART. 59CO9BIS RICHIESTA DI MANTENIMENTO DEL POSTO GIÀ ATTRIBUITO [CODICE FISCALE] [CLASSE DI CONCORSO]”
  • Chi, invece, sia titolare di un incarico a tempo determinato con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL su di un posto che è accantonato ai sensi dell’art. 59 co. 9- bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè su di un posto elencato negli allegati ai decreti nn. 1320, 1446 e 1621, dovrà spostarsi sul posto ottenuto al termine della fase 2. Ciò perché gli incarichi in questione avranno tutti termine all’esito della fase 2 stessa.
  • Chi sia titolare di un incarico a tempo determinato sino al 30 giugno 2023 oppure su un’altra classe di concorso, dovrà spostarsi sul posto ottenuto, salvo rinuncia.

Pertanto, è possibile mantenere l’attuale sede di servizio solo se si tratta della stessa classe di concorso e della stessa provincia e se si tratta di un contratto al 31 agosto non accantonato (quindi senza clausola risolutiva). Negli altri casi non è possibile mantenere l’attuale sede di servizio, salvo ovviamente il caso in cui il docente decida di rinunciare alla proposta di nomina da concorso straordinario BIS.

VEDI LA NOTA USR LAZIO
VEDI LA NOTA DI CHIARIMENTI USR LAZIO

 

Straordinario BIS: posti accantonati andranno a supplenza da GPS/GAE o da graduatorie d’istituto? [Chiarimenti]

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