La Legge di bilancio 2019, così come modificata dal maxi-emendamento approvato in queste ore, prevede importanti novità in merito al sistema di reclutamento della scuola secondaria (c.d. FIT) disciplinato dal D.lgs 59/2017. Si passa dal sistema FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) che prevedeva un percorso triennale al nuovo concorso abilitante e al “percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
Vengono in gran parte confermate le novità già presenti della bozza della Legge di bilancio bollinata dalla Ragioneria dello Stato e inviata al parlamento a fine novembre.
DURATA DEL PERCORSO
Nel testo della manovra, il termine FIT viene sostituito dall’espressione “percorso annuale di formazione e prova” da cui si evince la riduzione dell’intero percorso triennale ad un percorso annuale che, dopo il superamento del concorso, porterà direttamente all’immissione in ruolo.
24 CFU E DOCENTI ABILITATI CHE PARTECIPANO AL CONCORSO PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO
Per partecipare al concorso viene mantenuto il requisito del 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Vengono però esonerati i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione e che intendano partecipare al concorso per classi di concorso diverse da quella\e in cui sono abilitati, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per cui si intende partecipare.
Sono inoltre esonerati coloro che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per almeno 180 giorni anche non continuativi o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali di cui almeno 1 anno per la classe di concorso per cui intendono partecipare.
REQUISITI DI ACCESSO PER POSTI COMUNI E PER POSTI DI INSEGNANTE TECNICO PRATICO (ITP)
Il D.lgs 59/2017 già consentiva la possibilità di accedere al concorso ai candidati non abilitati, ma in possesso di un titolo di studio idoneo per l’insegnamento di una determinata classe di concorso oltre ché del suddetti 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
Tra i requisiti di accesso al concorso, per quanto riguarda “posti comuni” e “posti di insegnante tecnico pratico” (ITP), viene inserito anche il “possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso“. Ciò significa che, oltre ai docenti non abilitati, potranno partecipare al concorso anche i docenti abilitati nella specifica classe di concorso. I docenti abilitati sono però esonerati dal possesso dei 24 CFU.
In conclusione i requisiti di accesso per posto comune sono alternativamente i seguenti:
- Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU.
- Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso.
- Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra Classe di concorso o grado di istruzione.
- Titolo di accesso + 3 anni di insegnamento di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso (in prima applicazione).
Per gli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) invece, come già previsto dal D.lgs 59/2017 potranno partecipare al concorso i candidati in possesso del titolo di accesso che fino al 2024\2025 sarà costituito dal semplice diploma ottenuto in esito all’esame di stato. Tali docenti inoltre sono esonerati fino alla stessa data dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.
Si ricorda, infatti, che a regime (a partire dall’anno 2024\2025) anche per le classi di concorso di insegnante tecnico pratico sarà previsto come titolo il diploma di laurea di primo livello e sarà necessario conseguire altresì i 24 CFU.
REQUISITI DI ACCESSO PER POSTI DI SOSTEGNO
Per quanto riguarda la procedura per posti di sostegno, potranno accedere al concorso esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno. Si tratta di una sostanziale novità rispetto all’impianto originario del D.lgs 59/2017 che consentiva la partecipazione anche ai docenti non specializzati e non abilitati.
Questi ultimi potranno però partecipare ai corsi di specializzazione per il sostegno (c.d. TFA sostegno) che sembrerebbero essere stati “aperti” ai docenti non abilitati. Infatti, si prevede che sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 (titolo di studio che consenta di insegnare almeno una classe di concorso più i 24 CFU).
Questa parte della norma sembra in aperto contrasto con quanto previsto dalla bozza del bando del TFA sostegno, diffusa negli scorsi giorni, che sembra riservare ancora una volta la partecipazione al TFA sostegno ai soli docenti abilitati. Vedremo se il MIUR accoglierà o meno il parere del CSPI che ha chiesto di aprire ai non abilitati, il ciclo di TFA che sta per essere bandito.
PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO
La riforma introdotta prevede che sarà possibile partecipare al concorso per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno.
Pertanto, non sarà possibile partecipare per due distinte classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado o per due della scuola secondaria di primo grado mentre sarà possibile partecipare per una classe di concorso nella scuola di secondaria di primo grado e per un’altra della scuola secondaria di secondo grado. Resta salva la possibilità di partecipare comunque per posti di sostegno, anche per più ordini\gradi di scuola qualora il candidato ne possegga i requisiti.
Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione.
PROVE CONCORSUALI PER POSTI COMUNI E DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Non viene modificata la struttura portante delle prove concorsuali. Sono sempre previste due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.
Scompare quindi la possibilità, relativamente alla prima prova scritta, di poter scegliere una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. La prima prova scritta verterà su tutte le discipline afferenti la classe di concorso.
Viene mantenuta anche la seconda prova scritta sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e la prova orale che consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso. Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi.
PARTECIPAZIONE PER POSTI DI SOSTEGNO
Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale. Viene quindi eliminata la prova aggiuntiva per i posti di sostegno e la partecipazione per questa tipologia di posti viene slegata da quella relativa ai posti comuni.
La prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica dell’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno sette decimi o equivalente.
Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
CONCORSO ABILITANTE
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituirà abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ciò significa che l’abilitazione nella classe di concorso verrà conseguita già all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali (con il punteggio minimo previsto) e non al termine del percorso di specializzazione, come previsto dall’impianto originario del D.lgs 59/2017.
Questa novità comporta delle importanti conseguenze:
- In primo luogo, i docenti che pur superando tutte le prove, non si collocheranno nei posti messi a bando, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso e, di conseguenza, potranno eventualmente iscriversi nella II fascia delle graduatorie d’istituto. In altri termini, pur non avendo diritto all’immissione in ruolo avranno comunque il vantaggio di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e quindi l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto.
- In secondo luogo, i docenti che parteciperanno al concorso per più classi di concorso (es: A-12, A-22 e\o sostegno), qualora dovessero superare le prove concorsuali per entrambe le classi di concorso, conseguiranno l’abilitazione per entrambe le classi. Nel caso in cui si troveranno in posizione utile per l’immissione in ruolo per entrambe le classi di concorso, dovranno poi optare per una di esse ma risulteranno comunque abilitati in entrambe con la conseguenza che successivamente potranno eventualmente richiedere il passaggio di ruolo o il trasferimento, nell’ambito delle procedure di mobilità.
GRADUATORIE DI MERITO
La graduatoria di merito è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Non sono quindi previsti idonei in quanto le graduatorie saranno composte esclusivamente dai docenti vincitori.
Viene specificato che rimane fermo il diritto all’assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi. Questo significa che i vincitori devono essere assunti anche negli anni successivi qualora nel biennio di validità delle graduatorie non sia ancora avvenuta la loro assunzione.
I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.
IMMISSIONE IN RUOLO
La manovra di bilancio incide direttamente sul D.lgs 59/2017 sostituendo le parole «ammessi al percorso FIT» con «immessi in ruolo». Non si tratta solo di una modifica formale, ma di un cambiamento sostanziale: i vincitori del concorso, saranno direttamente immessi in ruolo e svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova piuttosto che il percorso FIT. Com’è noto, l’attuale normativa prevede, invece, che i docenti vincitori del concorso, vengano ammessi al percorso FIT con un contratto a tempo determinato e, solamente a conclusione del percorso triennale, stipulino un contratto a tempo indeterminato.
Il percorso di formazione e prova sarà disciplinato con apposito Decreto Ministeriale in merito alle procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, alle modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, alla struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Si pensa a un periodo di formazione e prova molto più simile al tradizionale anno di prova di cui al DM 850/2015 che al percorso FIT. In ogni caso, diversamente dal percorso FIT, i docenti stipuleranno un contratto a tempo indeterminato già all’atto dell’immissione in ruolo e il percorso di formazione e prova sarà ripetibile in caso di esito negativo.
NON RIPETIBILITÀ DELL’ANNO DI PROVA E CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. Viene però prevista l’eliminazione della “non ripetibilità” dell’anno di prova. Dunque, l’anno di prova, in caso di esito negativo, sarà ripetibile per una seconda volta.
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
VINCOLO QUINQUENNALE
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in soprannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione.
POSTI RISERVATI PER CHI HA 3 ANNI DI SERVIZIO
In prima applicazione, ai soggetti che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per almeno 180 giorni anche non continuativi o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10% dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali in deroga al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.
In pratica, il nuovo sistema non prevede più una procedura ad hoc per i docenti con 3 anni di servizio. Questi però potranno partecipare al concorso ordinario godendo di due vantaggi:
- Esonero dal possesso del requisito dei 24 CFU;
- Quota riservata dei posti pari al 10%, fermo restando che potranno concorrere anche per la restante parte dei posti.
DOCENTI AMMESSI AL FIT NELL’ANNO SCOLASTICO 2018\2019
Ai soggetti avviati al percorso FIT nell’anno scolastico 2018/2019, continua ad applicarsi l’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dal presente articolo.
Quindi coloro che hanno già avviato il percorso FIT annuale lo svolgeranno sulla base della normativa in vigore alla data del 31 dicembre 2018 mentre le nuove disposizioni si applicheranno a coloro che lo avvieranno successivamente.
ULTERIORI CFU DI DIDATTICA DELL’INCLUSIONE E PEDAGOGIA SPECIALE
Il D.lgs 59/2017 prevedeva all’art. 3 comma 7 la valorizzazione, tra i titoli valutabili, del titolo di dottore di ricerca e del possesso di ulteriori crediti nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, fino ad un massimo di 12 in aggiunta ai 24 CFU. La legge di bilancio 2019 abroga completamente il comma in questione e sostituisce il comma 6.
Nel nuovo comma 6 riformulato si prevede la valutazione del possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione. In sostanza, non saranno più valutati ulteriori CFU in quanto tali ma solamente titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e della didattica dell’inclusione (master\corsi di perfezionamento\diplomi di specializzazione biennali\ecc.).
TITOLI VALUTABILI
Con successivo decreto sarà individuata la tabella di valutazione dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, che peseranno comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione.
ELIMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
La legge di bilancio 2019 prevede anche l’eliminazione degli ambiti territoriali. Infatti, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale non potranno più comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale. I docenti (sia neoassunti che trasferiti) otterranno esclusivamente la titolarità su scuola.
CONCLUSIONI
La versione definitiva della Legge di bilancio 2019 conferma le modifiche già rese note con la diffusione della bozza. Emerge una sostanziale rivisitazione del sistema di reclutamento introdotto dal D.lgs 59/2017 (c.d. FIT). Il nuovo sistema mira a snellire sensibilmente i tempi e i costi del sistema di reclutamento attraverso il sistema del “concorso abilitante” al quale si potrà accedere senza il possesso del requisito dell’abilitazione. La durata del percorso formativo viene sensibilmente ridotta da tre a un anno. Resta fermo però il requisito dei 24 CFU. I soggetti che supereranno le prove concorsuali acquisiranno l’abilitazione all’insegnamento e i vincitori (in relazione ai posti messi a bando) saranno immessi in ruolo e svolgeranno il tradizionale anno di prova.
Leggi qui il testo del Maxi-emendamento
Bozza della legge di bilancio
D.lgs 59/2017
D.lgs 59/2017 così come modificato dalla Legge finanziaria 2019