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Pubblicazioni (articoli su riviste e libri): non sono valutabili nelle graduatorie e nei concorsi

Le pubblicazioni (articoli su riviste, libri e parti di libri) sono valutabili nelle graduatorie e nei concorsi?

In questo articolo proveremo a dare una risposta.

VALUTAZIONE NELLE GPS, GRADUATORIE D’ISTITUTO E NELLE GAE
Le tabelle titoli delle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) non prevedono la valutazione delle pubblicazioni. Analogamente, anche in passato, le tabelle titoli delle graduatorie d’istituto non ne prevedevano la valutazione. Analogo discorso per le GAE (graduatorie ad esaurimento).

I CONCORSI
Per quanto riguarda i concorsi occorre fare riferimento allo specifico regolamento concorsuale e all’annessa tabella titoli.

Diciamo subito che la tendenza dei bandi degli ultimi anni (a partire dal concorso 2018 in poi) è quella di non prevederne la valutazione. Anche il regolamento dei nuovi concorsi previsti nell’ambito del PNRR, diffuso solo in bozza, conferma tale tendenza.

In passato, fino al concorso 2016 i bandi prevedevano la valutazione delle pubblicazioni a determinate caratteristiche di seguito riportate. 

ARTICOLI SU RIVISTE
Sono generalmente valutati gli articoli dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica, pubblicato su riviste ricomprese negli elenchi ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

Non bastano quindi articoli pubblicati in qualsiasi tipo di rivista ma deve trattarsi di riviste scientifiche incluse nell’elenco ANVUR.
Clicca qui per vedere l’elenco

LIBRI O PARTI DI LIBRO
Sono generalmente valutati anche i libri, o le parti di libri, dai contenuti inerenti alla classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica e della didattica inclusiva o dell’utilizzo delle Tecnologie per l’informazione e la comunicazione nella didattica, purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato.

Questo significa che, deve trattarsi di un’opera in cui sia esplicitato il nome dell’autore (con o senza altri coautori) e, nel caso di opere realizzate da più coautori, devono essere esplicitate le parti di pertinenza di ciascun coautore (ad esempio: il capitolo 1  è stato realizzato da Caio mentre il capitolo 2 è stato realizzato da Tizio).

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