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Lavoro agile e concedo straordinario per i genitori durante la quarantena obbligatoria del figlio convivente

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, il c.d. Decreto agosto. Diverse le novità che riguardano anche il mondo della scuola.
È stato inserito l’art. 21 bis in merito al Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. Tale misura si applica fino al 31 dicembre 2020.

Art. 21-bis .
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonchè nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati. 

È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”.

Alla luce di tale normativa, quando il proprio figlio convivente e minore di anni 14 è in periodo di quarantena, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:

  • all’interno del plesso scolastico;
  • nell’ambito delle attività sportive di base, attività motorie in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati; 
  • all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;

In questi casi il personale della scuola può fruire del lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.

CONGEDO STRAORDINARIO
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (es: nel caso dei collaboratori scolastici) e comunque in alternativa alla misura suddetta, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al 50%.. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELLE MISURE DA PARTE DELL’ALTRO GENITORE
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure suddette o svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure suddette.

RISORSE STANZIATE
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici suddetti, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

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