HomeGPS GAE GILaurea + 24 CFU: valore abilitante?

Laurea + 24 CFU: valore abilitante?

REQUISITO DI ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
Per la partecipazione ai concorsi la normativa vigente richiede il possesso di un titolo di studio che dia accesso a una delle classi di concorso previste dalle Tabelle A o B allegate al DPR 19/2016 eventualmente comprensivo degli ulteriori requisiti (CFU\esami) indicati nella colonna delle note.

Sarà inoltre necessario possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, salvo che si rientri in una delle categorie esonerate.

COSA SONO I 24 CFU
Il D.lgs 59/2017 (riforma del reclutamento della scuola secondaria) ha introdotto, esclusivamente per la partecipazione ai concorsi, il requisito dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta di un requisito trasversale a tutte le classi di concorso.

Fermo restando il monte complessivo dei 24 CFU, è necessario garantire comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei suddetti ambiti. Ciò significa che non sarà necessario coprire tutti i quattro ambiti ma è sufficiente coprire solo tre degli ambiti suddetti con almeno 6 CFU ciascuno e purché il monte complessivo sia sempre di 24 CFU.

I 24 CFU HANNO VALORE ABILITANTE?
Sul presunto valore abilitante del titolo di studio più i 24 CFU in questo momento si registrano posizioni contrastanti da parte dei giudici del lavoro e da parte della giustizia amministrativa.
In senso favorevole si è pronunciato il giudice del lavoro di Roma con sentenza del 20 marzo 2019 secondo cui:

La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu”.

e più recentemente il giudice del lavoro di Cassino secondo cui:

la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale e dai 24 CFU e per l’effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente”.

Sulla base di queste sentenze i giudici del lavoro hanno quindi disposto l’inserimento in II fascia delle graduatorie d’istituto, fascia appunto destinata ai docenti abilitati. Ricordiamo che si tratta di sentenze di primo grado che quasi certamente verranno impugnate dal MIUR dinnanzi al giudice del II grado per chiederne l’annullamento.

Di segno opposto vi è invece la posizione del giudice amministrativo di I grado (il TAR) che con sentenza n. 05828 del 10 maggio ha affermato che:

il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018),deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento.

Di conseguenza, afferma il TAR che in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito l‘iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

GIUDICE AMMINISTRATIVO E GIUDICE DEL LAVORO
In materia di pubblico impiego la giurisdizione fra il giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, e il giudice amministrativo, non è definita in maniera netta e inequivocabile. Di conseguenza spesso accade che per molte controversie si ricorra a entrambe le giurisdizioni. Tutti i giudici, tra l’altro, ai sensi dell’art. 101 della Costituzione, sono soggetti unicamente alla legge non essendo quindi vincolati alle precedenti decisioni degli altri giudici.

Pertanto, soprattutto in questa fase iniziale, è normale registrare posizioni contrastanti da parte dei diversi giudici. Occorrerà attendere i prossimi mesi per capire quale delle due posizioni si consoliderà.

Sentenza n. 05828 del 10 maggio TAR Lazio

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

GPS 2026/28, educazione motoria nella primaria: chiarimenti del MIM sulla valutazione dei titoli di laurea come titoli ulteriori [voce B.3 Tabella A/1]

Con la nota n. 8082 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e...

Riforma degli istituti tecnici: sospeso lo stato di agitazione dei sindacati dopo l’incontro al MIM

Si è svolto ieri, 8 aprile, l’incontro per il tentativo di conciliazione richiesto da CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e...

Viaggi d’istruzione – Comunicazione attivazione di sessioni formative da parte di Consip S.p.a. [NOTA]

Con la nota 3306 del 7 Aprile 2026, con la quale si fa seguito alla nota prot. n. 2870 del 23 marzo 2026, concernente...

GPS II fascia infanzia/primaria: quando può essere valutato il servizio senza titolo. I chiarimenti del MIM

Con la nota n. 8082 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni ai fini di una corretta e...

Elenchi regionali docenti: potranno inserirsi anche gli idonei del concorso straordinario 2020 [Emendamento Approvato]

Importanti novità per il personale scolastico arrivano dal Parlamento. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato alcuni emendamenti nell’ambito dell’esame del decreto PNRR...

Assegnazione provvisoria: approvata la deroga al vincolo triennale per ricongiungimento ai genitori over 65

Importanti novità per il personale scolastico arrivano dal Parlamento. La Commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato alcuni emendamenti nell’ambito dell’esame del decreto PNRR...