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La valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e private

QUALI SONO LE SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE
La legge 62 del 2000 ha stabilito (articolo 1 comma 7) che, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore, le varie tipologie di scuole non statali previste dall’ordinamento allora vigente (autorizzate, legalmente riconosciute, parificate, pareggiate…) sarebbero state ricondotte a due sole tipologie: scuole paritarie e scuole non paritarie.

SCUOLE PARITARIE
Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il riconoscimento della parità garantisce:

  • l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti.
  • le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato.
  • l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore legale delle scuole statali.

 

SCUOLE NON PARITARIE
Le scuole non paritarie sono sempre di natura privata e sono iscritte in elenchi regionali aggiornati ogni anno, reperibili sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.

La regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni costituisce assolvimento dell’obbligo di istruzione, ma esse non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale né attestati intermedi o finali con valore di certificazione legale.

Pertanto gli studenti devono sostenere un esame di idoneità al termine di ogni percorso scolastico oppure se vogliono trasferirsi in una scuola statale o paritaria.

Tali scuole devono sempre esplicitamente indicare il proprio status di non paritaria. Eventuali denominazioni che possono indurre in equivoco circa la natura della scuola debbono essere contestate dall’Ufficio scolastico regionale, anche, eventualmente, con apposita segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all’ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio; 

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti; 

c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo; 

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Il venir meno di queste condizioni comporta la cancellazione dall’elenco regionale.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PARITARIE NELLE GPS
Nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) il servizio svolto nelle scuole paritarie è equiparato a quello svolto nelle scuole statali.

LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE PRIVATE (NON PARITARIE) NELLE GPS
Secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 4 dell’O.M. 60/2020 sulle graduatorie provinciali e d’istituto, il servizio prestato nelle scuole private (non paritarie) è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici (similmente a quanto previsto in precedenza). 

Analogamente viene valutato allo stesso modo anche il servizio d’insegnamento prestato antecedentemente all’anno 2000, in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata.

VALUTAZIONE NEI CONCORSI
Ai fini della valutazione dei servizi (e dei titoli) nei concorsi occorre fare riferimento allo specifico bando di concorso. In generale, mentre il servizio prestato nelle scuole paritarie viene valutato come “titolo valutabile”, il servizio svolto nelle scuole private non paritarie non viene valutato.
Un discorso diverso deve essere fatto con riferimento ai “titoli di accesso” di eventuali concorsi straordinari, laddove invece generalmente viene considerato il solo servizio svolto nelle scuole statali.

MOBILITÀ
Ai fini delle operazioni di mobilità, il servizio prestato nelle scuole paritarie (e a maggior ragione quello svolto nelle scuole private non paritarie) non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, il principio base è che ai fini della mobilità sono valutabili gli stessi servizi valutabili ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’art. 485 del Testo Unico comparto scuola (D. lgs 297/1994).

È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie.

b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)

Pertanto, fatta eccezione per le scuole paritarie dell’infanzia comunali, il servizio svolto nelle altre scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità.

L’OPINIONE DELLA GIURISPRUDENZA
Occorre rilevare che esistono diverse sentenze che hanno riconosciuto l’illegittimità del CCNI mobilità nella misura in cui non prevede la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie. 
In questo senso si sono espressi diversi tribunali (vedi Tribunale di Salerno con sentenza n. 2422-2017 del 20 settembre 2017). Infatti, secondo l’opinione della giurisprudenza di merito, al fine di escludere la valutazione del servizio nelle scuole paritarie, non si possono fondatamente richiamare gli art. 360 comma 6 e 485 del D. lgs 297/1994 dove si prevede il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera, del solo servizio di ruolo svolto nelle scuole secondarie pareggiate o nelle scuole primarie comunali, istituti scolastici privati che godevano allora dell’equiparazione giuridica a quelli statali. Al contrario, la suddetta disposizione deve essere interpretata in senso opposto considerando valutabile, a maggior ragione, anche il servizio svolto nelle scuole paritarie, ancor più rinomate e rigorosamente disciplinate.
Nello stesso senso si vedano le Ordinanze del TAR Lazio, terza sezione bis, sui ricorso n. 5910/2018 e 6287/2018:

Considerato, a un primo sommario esame, che l’ordinanza ministeriale n. 207/2018, nella parte in cui prevede la valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembra porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015) (vedi ordinanza n. 951/2017 CDS)”.

Da ultima va rilevata l’Ordinanza della Corte di Appello di Roma del 9 novembre 2020 con la quale la Corte, considerando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994 per contrasto con l’art. 3 della Costituzione ne ha disposto l’immediata trasmissione di tutti gli atti di causa alla Corte Costituzionale, che sarà chiamata a decidere sul punto.

La legge 62 del 2000
Decreto aggiornamento graduatorie d’istituto 374/2017 

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