La Camera dei deputati ha approvato il Decreto scuola (Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126), approdato il 25 novembre dopo il lavoro svolto nelle Commissioni di merito riunite VII e XI, Cultura e Lavoro. Il testo ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. Ricordiamo che, nel caso in cui il Senato apporterà qualche modifica al testo, sarà necessaria una nuova approvazione della Camera dei deputati.
Il decreto, pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2019 dovrà in ogni caso essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 30 dicembre 2019.
Vediamo quali sono le principali novità rispetto al testo uscito dalle Commissioni.
CONCORSO DSGA
È stato approvato l’emendamento 2.503 con il quale viene meno la deroga al possesso del titolo di studio specifico previsto dalla normativa vigente per l’accesso al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. Dunque per il concorso DSGA non sarà più consentita la partecipazione al concorso degli assistenti amministrativi facenti funzione privi della laurea ma con 3 anni di servizio.
RIPARTIZIONE DEI POSTI
E’ stato approvato l’emendamento 1.400 che sostituisce il comma 4 con il seguente: Annualmente, completata l’immissione in ruolo per la scuola secondaria degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi nel 2016 e nel 2018 per le rispettive quote, disposta la confluenza della eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, alla immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1, è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati e fino a concorrenza dei 24.000 posti per la procedura straordinaria. L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
Questo significa che, una volta completata l’assunzione in ruolo da GaE e da concorsi (2016 e 2018), l’eventuale quota residua delle GaE confluisce in quella riservata ai concorsi; alla procedura straordinaria è destinata una quota del 50% dei posti così residuati.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO
L’emendamento 1.43, approvato in assemblea, prevede che ciascun soggetto può partecipare alla procedura straordinaria in un’unica regione sia per il sostegno sia per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.
PROVA COMPUTER BASED SULLA CLASSE DI CONCORSO E SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE
La prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, sarà composta da quesiti a risposta multipla, e riguarderà argomenti afferenti le classi di concorso e sulle metodologie didattiche.
LA PROVA ORALE PRECEDERÀ LA VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA
L’emendamento 1.405 ha precisato che la prova orale conclusiva, precederà la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova.
VINCOLO QUINQUENNALE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO A PARTIRE DAL 2020/2021
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso solamente dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401.
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.
Le disposizioni di cui al comma suddette non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021.
VINCITORI E IDONEI 2016 POTRANNO INSERIRSI IN FASCIA AGGIUNTIVA GM2018\2019
Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi 2016 con la necessità di mantenere la regolarità dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi straordinari 2018 e , anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.
PARTECIPAZIONE CON RISERVA DEGLI SPECIALIZZANDI
I docenti che stanno frequentando i percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno potranno partecipare con riserva alle procedure ordinarie e straordinarie con riserva a condizione che conseguano il titolo entro il 31 luglio 2020. Viene quindi precisato che la riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.
VALORIZZAZIONE DEL DOTTORATO
Nei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.


