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ISTITUZIONE DELLE FASCE AGGIUNTIVE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI [Pubblicato il Decreto Ministeriale]

È stato pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina le modalità di espletamento della procedura finalizzata all’istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorsi straordinari 2018.


FASCE AGGIUNTIVE

L’istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie del concorso straordinario primaria e infanzia (DDG 1546 del 7 novembre 2018) e alle graduatorie regionali del concorso della secondaria (DDG 85 del 1° febbraio 2018) è stata introdotta dalla Legge 159/2019 di conversione del Decreto legge 126/2019, a sua volta modificata dalla L. 41/2020.

In particolare, sulla base della norma in questione, i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria inseriti delle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari 2016 possono essere inseriti, a domanda, in una fascia aggiuntiva in una sola altra Regione in coda alle graduatorie del concorso straordinario 2018 (bandito con D.M. 17 ottobre 2018).

Parimenti, i docenti della scuola secondaria inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi ordinari 2016 possono essere inseriti, a domanda, in una fascia aggiuntiva in una sola altra Regione in coda alle graduatorie del concorso straordinario 2018. (D.D. 85/2018).

DESTINATARI DELLA PROCEDURA
Possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie di merito regionali, anche in una regione diversa da quella di pertinenza della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine, per la medesima classe di concorso o tipologia di posto rispetto alla graduatoria in cui sono inseriti, i soggetti che, allatto di emanazione del presente decreto, risultano:

  1. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola dell’infanzia\primaria
  2. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per la scuola secondaria
  3. collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi 2016 per posti di sostegno.

CANDIDATI INCLUSI CON RISERVA
I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi possono partecipare alla procedura. L’inserimento nella fascia aggiuntiva è disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA IN UNA SOLA REGIONE
I candidati possono presentare istanza di inserimento nella fascia aggiuntiva, a pena di esclusione, in una sola regione per ciascuna graduatoria di merito o elenco aggiuntivo in cui risultano collocati. Il candidato che intende chiedere l’inserimento per più graduatorie o elenchi aggiuntivi per i quali ha titolo, presenta un’unica istanza con l’indicazione, per ciascuna procedura concorsuale, della regione nella cui fascia aggiuntiva intende essere collocato.
I candidati presentano l’istanza di inserimento esclusivamente in modalità telematica, a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza.

COMPILAZIONE DELLE FASCE AGGIUNTIVE REGIONALI
Ciascun USR, acquisite le istanze di propria competenza, ne verifica l’ammissibilità e procede alla compilazione di una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi 2018.
I candidati sono inseriti, secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie o elenchi aggiuntivi regionali di provenienza, nella fascia aggiuntiva regionale corrispondente alla tipologia di posto, classe di concorso e grado di istruzione per i quali hanno concorso. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dichiarate nell’istanza di partecipazione a suo tempo presentata.

RINUNCIA ALL’IMMISSIONE IN RUOLO
In caso di rinuncia all’immissione in ruolo, l’aspirante è cancellato esclusivamente dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.

Vedi il Decreto

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