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venerdì, Settembre 22, 2023
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Innovazioni al sistema di formazione iniziale e immissione in ruolo: diretta video del Prof. Bruschi

Il Prof. Max Bruschi, dirigente tecnico del Miur e noto esperto di legislazione scolastica, in una diretta Facebook ha illustrano le innovazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2019 al sistema di formazione iniziale e immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria disciplinato dal D.lgs 59/2017. Come sottolineato dal Prof., si tratta di una revisione abbastanza profonda che coinvolge molteplici aspetti.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E PROVE CONCORSUALI UGUALI PER TUTTI
Procedure il più possibile semplici e uguali per tutti, senza diversificazione fra soggetti con diversi titoli di accesso. Ciò anche al fine di allineare lo standard professionale in uscita dei docenti. Il disallineamento dello standard professionale in uscita, sottolinea il Prof. Bruschi, costituisce uno dei problemi patologici del sistema italiano.

Percorsi biennali in modo da dare continuità ai percorsi di accesso ai ruoli, circostanza che è venuta storicamente a mancare nel comparto scuola. In questo modo, i docenti che non dovessero “vincere” il concorso, avranno la possibilità di ritentare in tempi relativamente brevi (2 anni).

FINE DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI PIÙ LUNGHE RISPETTO AI VINCITORI
Le graduatorie concorsuali saranno costituite esclusivamente da un numero di docenti pari al numero di posti messi a bando (c.d. “Vincitori”) mentre non saranno inseriti in graduatoria i c.d. idonei non vincitori, cioè coloro che pur avendo superato tutte le prove concorsuali con il punteggio minimo, non si sono collocati in posizione utile rispetto al numero di posti messi a bando. Il Prof. Bruschi, sottolinea come tale principio rappresenti la regola in tutti i concorsi pubblici tranne per la scuola, dove spesso le graduatorie sono state aperte ai c.d. idonei.

INSEGNANTI DI POSTO COMUNE
Il D.lgs 59/2017 già consentiva la possibilità di accedere al concorso ai candidati non abilitati, ma in possesso di un titolo di studio idoneo per l’insegnamento di una determinata classe di concorso oltre ché del suddetti 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.

Tra i requisiti di accesso al concorso, per quanto riguarda “posti comuni”  viene inserito anche il “possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso”. Ciò significa che, oltre ai docenti non abilitati, potranno partecipare al concorso anche i docenti abilitati nella specifica classe di concorso, i quali sono però esonerati dal possesso dei 24 CFU.

Sono inoltre esonerati dal possesso dei 24 CFU coloro che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per almeno 180 giorni anche non continuativi o con servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini finali di cui almeno 1 anno per la classe di concorso per cui intendono partecipare.

Vengono inoltre esonerati dal possesso dei 24 CFU i soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione e che intendano partecipare al concorso per classi di concorso diverse da quella\e in cui sono abilitati, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso per cui si intende partecipare.

In conclusione i requisiti di accesso per posto comune sono alternativamente i seguenti:

  • Titolo di acceso alla classe di concorso (laurea + eventuali CFU\esami integrativi mancanti) + 24 CFU
  • Abilitazione specifica all’insegnamento nella classe di concorso
  • Titolo di accesso alla classe di concorso + abilitazione in altra Classe di concorso o grado di istruzione
  • Titolo di accesso + 3 anni di insegnamento di cui almeno 1 specifico nella classe di concorso (in prima applicazione).

INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)
Come già previsto dal D.lgs 59/2017 potranno partecipare al concorso i candidati in possesso del titolo di accesso che fino al 2024\2025 sarà costituito dal diploma ottenuto in esito all’esame di stato. Si ricorda, infatti, che a regime (a partire dall’anno 2024\2025) anche per le classi di concorso di insegnante tecnico pratico sarà previsto come titolo il diploma di laurea di primo livello e sarà necessario conseguire altresì i 24 CFU.

INSEGNANTI DI SOSTEGNO: CONCORSO E TFA SOSTEGNO
Per la partecipazione al concorso per posti di sostegno è tassativamente previsto il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, che si consegue all’esito dei percorsi di specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni disabili (c.d. TFA sostegno).

A quest’ultimo potranno partecipare i docenti in possesso dei seguenti titoli (alternativamente):

  • Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado)
  • Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + 24 CFU
  • Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + 3 anni di servizio indipendentemente che siano stati svolti su sostegno o su posto comune (solo in prima applicazione).
  • Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + abilitazione in grado\ordine diverso di scuola

Un particolare problema si pone per gli insegnanti tecnico pratici (ITP) i quali sono esonerati dal possesso dei 24 CFU per il concorso. Per il TFA sostegno, invece, in via amministrativa bisognerà trovare una soluzione transitoria che non tradisca le legittime aspettative dei candidati.

PROVE CONCORSUALI PER POSTI COMUNI E DI INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Non viene modificata la struttura portante delle prove concorsuali. Sono sempre previste due prove scritte e una prova orale.

Scompare la possibilità, relativamente alla prima prova scritta, di poter scegliere una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. La prima prova scritta verterà sulle discipline afferenti la classe di concorso. La struttura della prova e il numero di discipline sulle quali essa verterà è demandato a un successivo decreto ministeriale.

Viene mantenuta anche la seconda prova scritta sulle discipline antropo-psico-pedagogiche fondata sul syllabus dei 24 CFU e la prova orale che avrà natura didattica-metodologica. Tutte le prove sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

Per le classi di concorso dove è prevista anche la prova pratica, questa sarà compresa nella prova orale.

PARTECIPAZIONE PER POSTI DI SOSTEGNO
Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale. Viene quindi eliminata la prova aggiuntiva per i posti di sostegno e la partecipazione per questa tipologia di posti viene slegata da quella relativa ai posti comuni. 

La prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica dell’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno sette decimi o equivalente.

Il superamento della prova scritta è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

CONCORSO ABILITANTE
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituirà abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ciò significa che l’abilitazione nella classe di concorso verrà conseguita già all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali (con il punteggio minimo previsto) e non al termine del percorso di specializzazione, come previsto dall’impianto originario del D.lgs 59/2017.

Ciò ovviamente vale per le procedure relative ai posti comuni e ai posti di insegnante tecnico pratico (ITP) in quanto nel caso della procedura per posti di sostegno, la “specializzazione” costituisce già requisito di acceso per la partecipazione al concorso.

PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO
La legge di bilancio 2019 prevede che sarà possibile partecipare al concorso per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno.

Pertanto, non sarà possibile partecipare per due distinte classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado o per due della scuola secondaria di primo grado mentre sarà possibile partecipare per una classe di concorso nella scuola di secondaria di primo grado e per un’altra della scuola secondaria di secondo grado. Resta salva la possibilità di partecipare comunque per posti di sostegno, anche per più ordini\gradi di scuola qualora il candidato ne possegga i requisiti.
Ciascun candidato potrà concorrere in una sola regione.

GRADUATORIE DI MERITO
La graduatoria di merito è composta esclusivamente da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso (c.d. Vincitori). In prima applicazione, ai candidati che hanno 3 anni di servizio è riservato in ogni caso il 10% dei posti messi a bando.

Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio. Non sono quindi previsti idonei in quanto le graduatorie saranno composte esclusivamente dai docenti vincitori.

Viene specificato che rimane fermo il diritto all’assunzione dei vincitori, ove occorra anche negli anni successivi. Questo significa che i vincitori devono essere assunti anche negli anni successivi qualora nel biennio di validità delle graduatorie non sia ancora avvenuta la loro assunzione. 

I vincitori del concorso che, all’atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia in quella relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola e ad accettare la relativa immissione in ruolo.

IMMISSIONE IN RUOLO
La manovra di bilancio incide direttamente sul D.lgs 59/2017 sostituendo le parole «ammessi al percorso FIT» con «immessi in ruolo». Non si tratta solo di una modifica formale, ma di un cambiamento sostanziale: i vincitori del concorso, saranno direttamente immessi in ruolo e svolgeranno il percorso di formazione e prova della durata di un anno, piuttosto che il percorso FIT. Com’è noto, l’attuale normativa prevede, invece, che i docenti vincitori del concorso, vengano ammessi al percorso FIT con un contratto a tempo determinato e, solamente a conclusione del percorso triennale, il contratto venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Il percorso di formazione e prova sarà disciplinato con apposito Decreto Ministeriale in merito alle procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, alle modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Si pensa a un periodo di formazione e prova molto più simile al tradizionale anno di prova di cui al DM 850/2015 che al percorso FIT. In ogni caso, diversamente dal percorso FIT, i docenti stipuleranno un contratto a tempo indeterminato già all’atto dell’immissione in ruolo e il percorso di formazione e prova sarà ripetibile in caso di esito negativo.

VINCOLO QUINQUENNALE
Al fine di garantire la continuità didattica, il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumerari o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in soprannumerari o esubero nell’istituzione scolastica in questione.

CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il prof. Bruschi sottolinea come ciò riguardi tutti le graduatorie (graduatorie d’istituto, ad esaurimento, di merito, ecc.).

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