L’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) ha previsto che:
Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all’articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021.
Con tale intervento il legislatore ha previsto che le graduatorie di merito del concorso STEM di cui all’art. 59 comma 17 D.lgs 73/2021 svoltosi in estate siano integrate con i candidati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto (almeno 70 punti su 100 sia nella prova selettiva, sia nella prova orale).
ORDINE DI CONVOCAZIONE
Diciamo subito che la questione dell’ordine con cui si attingerà alle varie graduatorie esistenti si presenterà quest’anno come complessa, in considerazione delle tante procedure in atto. Spetterà al Ministero fornire le indicazioni puntuali su come procedere.
Lo stesso art. 1 comma 7 ha previsto che:
In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario”.
Questo significa che, se da una parte il legislatore ha previsto l’integrazione delle graduatorie di merito del concorso STEM 2021 con i candidati idonei che in questo modo potranno essere assunti, dall’altra, nelle operazioni di immissione in ruolo, avranno pur sempre priorità i vincitori del concorso ordinario STEM 2022 (ordinario di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020), le cui prove scritte sono calendarizzate agli inizi di maggio.
In sostanza il legislatore ha voluto stabilire un ordine di priorità, precisando che i vincitori del concorso 2022 hanno comunque priorità rispetto agli idonei del concorso 2021.
Quanto detto vale per quanto riguarda le CDC\regioni le cui graduatorie sono state approvate entro il 30 ottobre 2021. Lo stesso art. 59, comma 17 del d.l. 73/2021 ha infatti previsto che le medesime graduatorie, se non approvate entro la data del 30 ottobre 2021, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie.