venerdì, Febbraio 7, 2025
HomeConcorsiIl servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni

Il servizio svolto ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni

L’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 prevede che: 

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale“.

Questa disposizione, spesso richiamata nelle tabelle titoli dei concorsi e delle graduatorie d’istituto nonché nel CCNI mobilità, prevede quindi che si consideri anno scolastico intero o l’aver svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi nello stesso anno scolastico oppure l’aver svolto servizio ininterrotto da 1° di febbraio fino alle operazioni di scrutinio finale. Nella nota n. 7526 di chiarimenti del 24 luglio 2014 si ribadisce tale disposizione, aggiungendo che nel caso della scuola dell’infanzia il riferimento è il termine delle attività didattiche e non le operazioni di scrutinio finale (in quanto ovviamente questi ultimi non sono previsti in quest’ordine di scuola).

Evidentemente si considera anno scolastico intero anche il servizio svolto ininterrottamente a partire da una data anteriore al 1° di febbraio (es. 28 gennaio) purché si arrivi comunque agli scrutini finali.

IL PROBLEMA DEGLI SCRUTINI FINALI
Il punto però è capire cosa si intende per servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale in quanto il dettato normativo lascia purtroppo spazio alla discrezionalità del valutatore.

Infatti, interpretando letteralmente e restrittivamente la norma sembrerebbe che sia richiesto “un servizio ininterrotto anche rispetto agli scrutini” nel senso che non vi deve essere interruzione nemmeno fra il termine delle lezioni e le operazioni di scrutinio (es.: termine delle lezioni 11 giugno e scrutini il 12 giugno).

Tuttavia, la maggior parte dei docenti non si trova in queste condizioni dal momento che, salvo quanto si dirà in seguito per il caso dell’art. 37 del CCNL comparto scuola, questi vengono semplicemente riconvocati per gli scrutini finali con conseguente interruzione fra il termine delle lezioni e tali adempimenti.
Ciò avviene in base alla Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009 secondo cui:

Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Pertanto, al di là dell’ipotesi di cui all’art. 37 del CCNL, in tutti gli altri casi ai docenti che si trovano in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto uno specifico contratto per i soli giorni in cui sono impegnati in scrutini e questo comporterà una interruzione del contratto fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi (salvo che gli scrutini si tengano già il giorno successivo al termine delle lezioni).

Per questa ragione vi è chi sostiene che sia invece sufficiente aver servizio ininterrotto fino al termine degli spezzoni e poi, in aggiunta, un separato contratto che copra la durata degli scrutini finali. Ciò in quanto in base all’attuale normativa sarebbe di fatto impossibile avere un servizio ininterrotto fino agli scrutini finali (se non, come detto, nel caso dell’art 37 CCNL).

Tuttavia, il MIUR non ha mai emanato una nota chiarificatrice in tal senso per cui continuano a scontrarsi queste due posizioni contrastanti (sia nelle segreterie scolastiche sia negli USP e nelle ragionerie dello Stato).

IL CASO PARTICOLARE DELL’ART. 37 CCNL COMPARTO SCUOLA
La Nota Ministeriale prot. n. 8556 del 10 giugno 2009 prevede che:

L’art.37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola, nel disciplinare i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile, dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Tale disposizione – estensibile, ovviamente, alla generalità del personale docente supplente temporaneo in servizio sino al termine delle lezioni che abbia l’incombenza della partecipazione agli scrutini e alle valutazioni finali – comporta che l’eventuale contratto del supplente originariamente previsto fino al termine delle lezioni debba essere prorogato fino al termine delle operazioni di scrutinio o di esami (diversi da quelli di maturità) del mese di giugno cui ha titolo a partecipare il supplente medesimo”.

La norma in questione quindi prevede che, nel caso in cui il docente titolare si assenti per almeno 150 giorni (ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado), il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e ad esso deve essere prorogato il contratto fino al termine delle operazioni. Si badi come si parli di “proroga” e non di “conferma” con la conseguenza che il contratto non avrà interruzioni fra il termine delle lezioni e gli scrutini stessi.

É opportuno sottolineare come la norma in questione si applichi anche nel caso del mancato rientro del titolare che si sia comunque assentato per lo stesso periodo (almeno 150 giorni ridotti al 90 nel caso in cui abbia le classi terminali, ovvero le classi quinte della scuola secondaria di secondo grado o le classi terze della scuola secondaria di primo grado). Anche in questo caso al supplente in servizio al termine delle lezioni deve essere prorogato il contratto fino agli scrutini e non si avrà alcuna interruzione del contratto. 

Le ipotesi contemplate dall’art. 37 CCNL comparto scuola sono quelle che sicuramente danno luogo alla valutazione del servizio prestato dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Al di fuori di queste ipotesi, invece, si rientra nella casistica controversa di cui al paragrafo precedente.

Nota 8556 del 10 giugno 2009
Nota 7526 del 24 luglio 2014
Legge 124 del 1999

Nota prot. n° 9038 del 17/06/2009

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI