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Il Consiglio di Stato rimanda tutto al Giudizio di legittimità Costituzionale. Respinto l’appello dei laureati.

Con ordinanza n. 04589 del 2018 il Consiglio di Stato, VI sezione si è pronunciato in merito a una serie di ricorsi in appello presentanti dai ricorrenti che in I grado avevo visto respingersi dal TAR la partecipazione in via cautelare al concorso per abilitati, disciplinato dall’art. 17 comma 3 del D. lgs 59/2017.

Com’è noto, la VI sezione, con ordinanza del 3 settembre 2018, n. 5134, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per un possibile contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, con il principio del pubblico concorso di cui all’art. 51 della Costituzione e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. – nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione. 

La stessa Sezione, nella medesima camera di consiglio, ha concesso le richieste misure cautelari, ammettendo, con riserva, gli appellanti a partecipare alla procedura concorsuale speciale in esame.

La sezione rileva che all’odierna camera di consiglio sono state presentati, unitamente a quella in esame, molti altri analoghi appelli cautelari di docenti che chiedono di essere anch’essi ammessi con riserva al medesimo concorso speciale in attesa della decisione della Corte costituzionale, pur in assenza dei requisiti prescritti dall’art. 17 ovvero di un titolo che possa considerarsi abilitante (e conseguito entro i termini previsti dalla legge).

Tuttavia,

l’accoglimento di tali istanze comporterebbe, per l’elevato numero degli ammessi con riserva, un mutamento della natura dello stesso concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e di continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte Costituzionale può dare”.

Nel quadro che si è delineato successivamente alla precedente camera di consiglio, il Collegio ritiene, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che le esigenze cautelari degli appellanti possano ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante la definizione nel merito, che dovrà essere la più sollecita possibile, della presente controversia innanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 55, comma 10, all’esito della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione sollevata con la citata ordinanza n. 5134 del 2018.

In altri termini, la questione dovrà essere definita nell’ambito del giudizio di merito che seguirà al giudizio di legittimità della Corte Costituzionale. In attesa, i docenti che in primo grado avevano visto respingersi l’istanza cautelare non potranno partecipare al concorso in oggetto.

Discorso diverso, invece, per i docenti che avevano già ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del TAR Lazio i quali potranno partecipare regolarmente alle prove concorsuali (ordinarie o suppletive).

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