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I Master si valutano anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso [Nota Ministeriale]

Il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 206 dell’8 Febbraio 2021 ha fornito dei chiarimenti in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello, a seguito delle numerose richieste sull’argomento in oggetto, che ha richiesto pertanto una ulteriore precisazione.

Nella nota AOODPIT prot. n. 1588 del 11 settembre 2020 recante “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”, alla voce “Altro Titolo”, si è segnalato, all’attenzione degli uffici tenuti alla validazione dei titoli dichiarati dall’aspirante all’inclusione nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie d’istituto, che: “La procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell’ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida”.

Con riguardo alla valutazione dei titoli ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di prima e seconda fascia, la decurtazione riguarda titoli completi (a mero titolo di esempio, un master non può essere dichiarato una volta come master e una seconda volta come titolo per Italiano L2), ma non riguarda gli esami o crediti formativi universitari o accademici (che integrano il titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento per come richiesti dal vigente ordinamento delle classi di concorso) che siano stati acquisiti a seguito di frequenza e superamento dell’esame finale di corsi post lauream, quali per l’appunto i master universitari.

I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.

VEDI LA NOTA

 

m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0000206.08-02-2021
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