L’intesa sottoscritta fra sindacati e Ministero sul c.d. Decreto “Salva Precari” prevede, tra l’altro, la possibilità dei Vincitori e idonei dei concorsi 2016 e 2018 e dei docenti presenti in GAE, su base volontaria, di presentare domanda per essere immessi in ruolo in una regione/provincia diversa da quella di attuale collocazione.
La misura sarà contenuta all’interno del provvedimento che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri.
Com’è noto, specie nelle Regioni del meridione, molti docenti idonei e, a volte anche vincitori, sono ancora in attesa della tanto agognata cattedra. L’accordo prevede che tali docenti potranno volontariamente, quindi a domanda, presentare domanda di assunzione per altra Regione.
Si tratta di un’intesa particolarmente rilevante per i c.d. “Idonei” del concorso 2016. Infatti, mentre i vincitori del concorso 2016 vantano un diritto all’assunzione anche oltre il termine di validità delle graduatorie, lo stesso non si può dire per gli idonei, il cui diritto all’assunzione si esaurisce nel periodo di vigenza della graduatoria (attualmente fissato per le GM 2016 in quattro anni). La mobilità volontaria potrebbe essere quindi per loro l’occasione per ottenere l’immissione in ruolo anche se in altra regione.
Già nei giorni scorsi il Ministro Fioramonti si era espresso favorevolmente verso questa ipotesi in grado da un lato di far fronte al problema delle graduatorie esaurite in alcune Regioni e dall’altro consentire ai docenti in attesa di ruolo di avere la possibilità di trasferirsi in altra Regione per l’immissione in ruolo. Tutto ciò in modo da ottimizzare le risorse disponibili.
Così si combattono le graduatorie esaurite, non attraverso un algoritmo che commette errori, ma ottimizzando le risorse che abbiamo.
Piuttosto che precari in una regione senza posti – ha concluso Fioramonti – sarà data la possibilità ai docenti di trasferirsi in un’altra regione con disponibilità di posti per entrare in ruolo. In questo modo in un anno dimezzeremo la sindrome del precariato”.
COME FUNZIONERÀ LA PROCEDURA
Attraverso la mobilità volontaria coloro che sono inseriti nelle GAE o nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018, potranno richiedere volontariamente di essere assunti in altra provincia (per chi è inserito nelle GAE) o Regione (per chi è inserito nelle graduatorie di merito) dove sono disponibili posti per le immissioni in ruolo. Tale istanza potrà essere presentata solamente nelle Regioni\Province in cui, per quella specifica classe di concorso, non siano presenti altri candidati da assumere.
In concreto, dopo le ordinarie immissioni in ruolo da GAE\GM della Regione\Provincia in questione, i vari Uffici Scolastici, le cui graduatorie siano esaurite, effettueranno una rapida chiamata tramite la pubblicazione di uno specifico avviso (c.d. “chiamata lampo“) e i candidati interessati potranno presentare apposita istanza di mobilità volontaria.
Tra i candidati che presenteranno domanda, la selezione sarà effettuata in base ai “titoli” poiché si tratterà di candidati che proverranno da graduatorie differenti (GAE, GM2016, GM2018) il cui punteggio nelle rispettive graduatorie, non è comparabile.
VINCOLO QUINQUENNALE
Il docente sarà tenuto a rimanere nell’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Quindi il docente dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in soprannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione e salva la possibilità di poter chiedere trasferimento nel caso di disabilità personale o di assistenza a disabile ma limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente.
PROROGA DELLE GM2016
Il provvedimento in questione dovrebbe contenere anche una proroga di un ulteriore anno del periodo di vigenza della graduatoria di merito del concorso 2016, la cui durata sarebbe dunque portata complessivamente a cinque anni.
Lo scopo del provvedimento non è tanto quello di garantire il diritto all’assunzione dei c.d. “vincitori”, il quale è già garantito anche oltre il periodo di validità della graduatoria come già dispongono gli art. 17 lett. a) del d.lgs 59/2017 (per la scuola secondaria) e l’art. 4 comma 1 quater lett. a) della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, e come confermato dalla pronuncia della Corte di cassazione, secondo cui i vincitori vantano un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante immissione in ruolo, che deve essere prioritario, in quanto scaturisce da un concorso pubblico.
Lo scopo della norma è piuttosto quello di tutelare gli “ex vincitori“, che a seguito dei recenti provvedimenti giudiziari di varia natura, si sono trovati a essere scavalcati da soggetti “non abilitati” che avevano sostenuto le prove suppletive determinando in alcuni casi il declassamento a semplici idonei, con tutti i rischi che tale status comporta. Com’è noto, questi ultimi, diversamente dai vincitori, vantano il diritto allo scorrimento che viene meno al termine del periodo di validità della graduatoria. I docenti idonei avranno quindi un altro anno a disposizione per essere assunti.