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Graduatorie: proroga GM2016, call veloce e possibilità per docenti GM2016 di inserirsi in GM2018

Il disegno di legge di conversione  in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, prevede tre importanti misure volte a tutelare i docenti inseriti nelle Graduatorie di merito e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). 

PROROGA VALIDITÀ GM 2016
Il comma 18 prevede che le graduatorie di merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 siano validi per un ulteriore anno che si aggiunge alla proroga iniziale di un anno già disposta con la Legge di bilancio 2018.

Con tale provvedimento quindi le graduatorie in questione avranno validità per complessivi cinque turni di nomina, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre tale periodo.
Infatti, in base al recente orientamento della Corte di cassazione, espresso con la pronuncia a sezioni unite del 29 dicembre 2016, n. 27460, i suddetti soggetti vantano un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante immissione in ruolo, che deve essere prioritario, in quanto scaturisce da un concorso pubblico.

Lo scopo del provvedimento non è tanto quello di garantire il diritto all’assunzione dei c.d. “vincitori”, il quale è già garantito anche oltre il periodo di validità della graduatoria come già dispongono gli art. 17 lett. a) del d.lgs 59/2017 (per la scuola secondaria) e l’art. 4 comma 1 quater lett. a) della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, nonché la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione.

Lo scopo della norma è piuttosto quello di tutelare gli “ex vincitori“, che a seguito dei recenti provvedimenti giudiziari di varia natura, si sono trovati a essere scavalcati da soggetti “non abilitati” che avevano sostenuto le prove suppletive determinando in alcuni casi il declassamento a semplici idonei, con tutti i rischi che tale status comporta. Com’è noto, questi ultimi, diversamente dai vincitori, vantano il diritto allo scorrimento che viene meno al termine del periodo di validità della graduatoria.

INSERIMENTO NELLA FASCIA AGGIUNTIVA CONCORSI STRAORDINARI 2018 PER I VINCITORI\IDONEI CONCORSO 2016
Il comma 18- bis, introdotto durante l’esame alla Camera, dispone che i soggetti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso del 2016 possono richiedere l’inserimento in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

CALL VELOCE
I commi 17-17-septies dell’articolo 1 – sostitutivi, a seguito dell’esame alla Camera, dell’originario comma 17 – prevedono che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente ed educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province. Nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo.

La disposizione, nella sua originale formulazione, prevedeva tale possibilità solo per l’anno scolastico 2020/2021 e solo per i posti del personale docente nella scuola secondaria che non potevano essere coperti con le graduatorie regionali dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018.

L’intesa sottoscritta il 1° ottobre 2019 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le organizzazioni sindacali prevedeva la possibilità, per i vincitori e gli idonei dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018, nonché per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) – cui il testo iniziale non faceva però riferimento –, di indicare una regione o una provincia diversa da quella della propria graduatoria nella quale essere immessi in ruolo, sui posti rimasti vacanti e disponibili a settembre 2020, dopo lo scorrimento delle graduatorie del territorio in questione.

Rispetto a quanto previsto inizialmente, dunque, a seguito delle modifiche apportate durante l’esame alla Camera, il meccanismo viene ora generalizzato a ogni ordine e grado di scuola, e stabilito a regime. Viene inoltre precisato che si applica anche alle graduatorie ad esaurimento (GAE) e non solo alle procedure concorsuali.

Più nello specifico, si stabilisce che gli interessati possono presentare domanda, per ciascuna graduatoria di provenienza (dunque, GAE o graduatorie di merito), per i posti di una o più province di una medesima regione, al fine dell’immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle stesse graduatorie. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del MIUR.

Gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo entro il 10 settembre di ogni anno scolastico. I termini e le modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo sono demandati ad un decreto del MIUR, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Dossier n. 180 Senato della Repubblica

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