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FIT e GMRE: I docenti di ruolo devono rinunciare al precedente ruolo

Il D.lgs 59/2017 ha previsto, tra l’altro, un concorso riservato ai docenti abilitati volto alla formazione delle Graduatorie di merito regionali (GMRE), concorso che è stato bandito nel febbraio del 2018 e che in alcune regioni e per alcune classi di concorso è ancora in corso di svolgimento.

Per i soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di merito regionali, in relazione ai posti disponibili nella Regione, si prevedeva l’ammissione al “c.d. Terzo anno di FIT”  di durata annuale e sulla base di un contratto a tempo determinato. La normativa originaria inoltre non consentiva, in caso di esito negativo del terzo anno di FIT, la ripetizione dell’anno di prova con il conseguente scioglimento del contratto.

Sul punto è però intervenuta la Legge finanziaria 2019 introducendo alcune modifiche.

DOCENTI GIÀ  AVVIATI AL PERCORSO ANNUALE
La legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 795) ha previsto che i soggetti già avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni dell’articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018.

In particolare, lo scorrimento della graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite della percentuale di posti indicata dal decreto, e comporta l’ammissione diretta al terzo anno di FIT. L’ammissione al citato percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto.  

La legge di bilancio introduce però un’importante novità anche per questi docenti in quanto viene prevista la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato.

DOCENTI NON ANCORA AVVIATI AL PERCORSO ANNUALE
Lo stesso art. 1 comma 795 della Legge finanziaria 2019 prevede che ai soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come modificato dalla legge di bilancio 2019.

Questo significa che coloro che risulteranno in posizione utile per la nomina a partire dall’anno scolastico 2018\2019, saranno direttamente immessi in ruolo e svolgeranno il percorso annuale di formazione e prova piuttosto che il terzo anno di FIT. Stipuleranno quindi un contratto a tempo indeterminato già all’atto dell’immissione in ruolo e il percorso di formazione e prova sarà ripetibile in caso di esito negativo.

Questa rappresenta un’importante novità rispetto alla disciplina previgente che, com’è noto, prevedeva che i docenti convocati dalle GMRE, venissero ammessi al percorso FIT con un contratto a tempo determinato e, solamente a conclusione del percorso annuale, stipulassero un contratto a tempo indeterminato.

ASSEGNAZIONE AL TERZO ANNO FIT DEL PERSONALE DI RUOLO
I docenti di ruolo possono accettare altro incarico derivante dallo scorrimento delle GMRE. A tal fine bisogna distinguere i docenti assegnati al percorso nell’anno scolastico 2018\2019 e quelli che saranno invece ammessi negli anni successivi.

Per i primi, stante la stipula per loro di un contratto a tempo determinato, le indicazioni operative fornite dal MIUR per le immissioni in ruolo, specificano al punto A.12 che qualora si sia individuati per una classe di concorso diversa (o sui relativi posti di sostegno) da quella di titolarità si può fruire, per quell’anno scolastico, dell’aspettativa prevista dall’art. 36 del CCNL, per svolgere un anno di servizio a tempo determinato.

Nel caso, invece, che il docente venga assegnato sulla stessa classe di concorso/tipo di posto su cui è già titolare, l’accettazione dell’assegnazione comporta la decadenza dal precedente impiego, così come previsto dall’art. 2, comma 4 del vigente Regolamento supplenze docenti.

In seguito alle novità introdotte con la Legge finanziaria 2019, in considerazione della nuova natura del contratto che sarà stipulato (a tempo indeterminato), il docente dovrà rinunciare al precedente ruolo per accettare il nuovo incarico.

D.lgs 59/2017
D.lgs 59/2017 così come modificato dalla Legge finanziaria 2019
Nota 35110/18

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