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Concorso 2020 scuola secondaria: le nostre FAQ

Di seguito una raccolta di FAQ (domande poste frequentemente) non ufficiali relative ai concorsi 2020 per la scuola secondaria.

CONCORSO ORDINARIO
FAQ N. 1

Quali sono i requisiti di accesso al concorso ordinario per posto comune?
È necessario possedere il titolo di studio che permetta l’accesso alla classe di concorso in questione. Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU\esami richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017).

È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche oppure abilitazione all’insegnamento anche su altro ordine\grado di scuola.
È possibile verificare i titoli di accesso alle classi di concorso tramite questa applicazione: http://classiconcorso.flcgil.it/titoli_studio“.

FAQ N. 2

Quali sono i requisiti di accesso al concorso ordinario per posti di insegnante tecnico pratico (ITP)?
Gli insegnanti tecnico pratici possono partecipare al concorso con il solo diploma essendo esonerati, fino all’anno scolastico 2024\2025, dal possesso dei 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche”. 

FAQ N. 3

Quali sono i requisiti di accesso al concorso ordinario per posti di sostegno? Come si consegue il titolo di specializzazione su sostegno?

Per l’accesso ai posti di sostegno è necessario, in aggiunta ai requisiti previsti per posto comune, il possesso del titolo di specializzazione su sostegno. Attualmente l’unico modo per conseguire il titolo di sostegno in Italia, è il corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno)”.

FAQ N. 4

Posso partecipare al concorso ordinario per posti di sostegno se sto ancora frequentando il corso di specializzazione per conseguire il titolo (c.d. TFA sostegno)?

Il decreto scuola prevede che i docenti che stanno già frequentando i percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno potranno partecipare con riserva alle procedure ordinarie e straordinarie con riserva a condizione che conseguano il titolo entro il 31 luglio 2020.

FAQ N. 5

Sto frequentando il corso di specializzazione su sostegno. Posso partecipare al concorso ordinario per posto comune o per posto di insegnante tecnico pratico?
Certamente. Non è prevista alcuna preclusione in merito. I docenti in possesso dei requisiti di accesso richiesti potranno partecipare al concorso anche se stanno frequentando il corso di specializzazione su sostegno (c.d. TFA sostegno)”.

FAQ N. 6

Per partecipare al concorso ordinario è necessario avere 3 anni di servizio?
Per la partecipazione al concorso ordinario, non è richiesto alcun requisito di servizio obbligatorio in quanto è sufficiente possedere il titolo di studio che permetta di insegnare la classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche. 

FAQ N. 7

Per quante classi di concorso posso partecipare?
Il D.lgs 59/2017 prevede la possibilità di partecipare esclusivamente per una classe di concorso per grado, oltre eventualmente alle procedure per posto di sostegno, qualora si sia in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.
Nei casi limite quindi, il docente che sia in possesso dei vari requisiti di accesso, potrà partecipare per 4 diverse procedure concorsuali (I grado, II grado, I grado sostegno, II grado sostegno)”.

FAQ N. 8

Per partecipare al concorso è necessario possedere una certificazione linguistica?
No, non è necessaria alcuna certificazione linguistica. Il possesso di una competenza linguistica di almeno livello B2 sarà accertato nell’ambito delle prove.
Inoltre, la tabella titoli del concorso potrà eventualmente prevedere l’attribuzione di un punteggio per il possesso di una certificazione linguistica.

Gli enti certificatori riconosciuti dal MIUR sono reperibili a questo link https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere, dunque nel rivolgersi a scuole di lingue o altri organi per sostenere l’esame, è necessario verificare che si appoggino ad uno degli enti specificati dal ministero in base al D.M. prot. 3889/2012, Art. 3a e 4″.

FAQ N. 9

Per il concorso sarà obbligatorio dimostrare la competenza linguistica in lingua inglese? Oppure sarà possibile presentare altre lingue?
Come specificato dagli artt. 8 e 9 del Decreto 201 del 20 aprile 2020, l’eventuale prova preselettiva e la prova orale accertano la conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento“.

FAQ N. 10

Per le classi di concorso di lingua è previsto l’accertamento della competenza linguistica?
Si. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.lgs 59/2017, nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prima prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. 

Per quanto riguarda la prova orale, per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

FAQ N. 11

Gli Attestati di Livello delle Competenze Linguistiche rilasciati dalle università sono validi ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi per il concorso?
NO. Il fatto stesso che sia tratti di “attestazione” di livello corrispondente rilasciata dall’ateneo non li configura come certificazioni riconosciuta dal MIUR. Gli atenei non sono enti certificatori, ma possono eventualmente appoggiarsi a essi per organizzare sessioni di certificazione e solo in quel caso verrà in seguito rilasciato il certificato valido ai sensi del D.M. prot. 3889/2012. 
La laurea in lingue straniere segue lo stesso principio”.

FAQ N. 12

Se ho già una certificazione linguistica di livello B2 (o superiore), sono esonerato dalla verifica delle competenze linguistiche durante la prova orale? 
NO. La verifica delle competenze linguistiche dovrà comunque avvenire”.

FAQ N. 13

Gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), esonerati dal possesso dei 24 CFU, dovranno comunque sostenere la prova relativa alle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche?

SI. Gli insegnanti tecnico pratici sono semplicemente esonerati dal requisiti di accesso dei 24 CFU ma dovranno comunque sostenere, come tutti gli altri, la seconda prova relativa alle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche”..


FAQ N. 14

Quanti posti verranno banditi? In quali regioni\classi di concorso?
Per il concorso ordinario sono banditi complessivamente 25.000 posti mentre per il concorso straordinario saranno banditi 24.000 posti.
La ripartizione dei posti fra le varie classi di concorso e regioni è frutto del monitoraggio dei posti effettivamente posti disponibili nel periodo di vigenza delle graduatorie. 

Il concorso viene bandito, infatti, esclusivamente in quelle regioni e per quelle classi di concorso in cui vi sono già posti vacanti e disponibili o si prevede si libereranno nel periodo di vigenza della graduatoria”.

FAQ N. 15

Quando verranno assunti i vincitori?
Le graduatorie di merito del concorso ordinario avranno validità biennale e potranno dunque essere utilizzate a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse. I vincitori del concorso saranno immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si renderanno vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivo a quello di espletamento delle prove”.

FAQ N. 16

Se supero il concorso non collocandomi entro i posti messi a bando, cosa succede?
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, permetterà di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.
Ciò consentirà l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto in una qualsiasi delle provincie del territorio nazionale indipendentemente dalla regione in cui è stato svolto il concorso.

FAQ N. 17

Ho vinto il concorso in una Regione, dopo quanto tempo posso presentare domanda di trasferimento?
I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione di soprannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione”.

FAQ N. 18

Sto frequentando un MASTER\Corso di perfezionamento\Dottorato, posso partecipare al concorso?
Certamente, non essendovi alcuna preclusione in merito”.

FAQ N. 19

Quali prove concorsuali sono previste per posto comune e per posto di insegnante tecnico pratico?
Sono previste due prove scritte e una orale. Il superamento di ogni prova è condizione necessaria per poter accedere alla prova successiva.

La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su tutte le discipline afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 
La  seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.  e la prova orale che consisterà in un colloquio sulle discipline facenti parte della classe di concorso.  Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente”.

FAQ N. 20

Quali prove concorsuali sono previste per posto di sostegno?

Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale. La prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica dell’inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio di almeno sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva”.

FAQ N. 21

Oltre alle prove suddette, è prevista anche una prova preselettiva?

Il DM n. 201 del 20 aprile 2020 prevede che i bandi possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250″.

FAQ N. 22

Su cosa verterà la prova preselettiva? Sarà fornita una banca dati?

La prova preselettiva (eventuale) verterà sull’accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonché della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Nel caso delle prove preselettive (da non confondere con la prova computer based prevista nel caso del concorso straordinario) viene solitamente fornita una banca dati dalla quale vengono estratti i quesiti oggetto della prova. Tale banca dati viene di solito resa disponibile 20\30 giorni prima rispetto alla data della prova”.

FAQ N. 23

Cosa sono le avvertenze generali? Saranno oggetto delle prove concorsuali?

Le “avvertenze generali” sono conoscenze trasversali considerate prerequisito per tutti coloro che desiderano insegnare nella scuola e dunque comuni a tutte le classi di concorso per l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

L’Allegato A, pubblicato insieme al DM 201 del 20 aprile 2020, contiene l’indicazione dei programmi di studio tra cui figura anche la “parte generale”, trasversale a tutte le classi di concorso”.
I programmi di studio sono disponibili qui.

FAQ N. 24

Quali saranno i titoli valutabili?

La definizione e la valutazione dei titoli è definita dalla tabella di valutazione titoli annessa al regolamento del concorso. Secondo il d.lgs 59/2017 (così come modificato dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26) i titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, peseranno comunque in misura non superiore al 20% del punteggio complessivo, tra i quali è particolarmente valorizzato il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell’ambito della pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, nonché il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Tra questi titoli viene particolarmente valutato il titolo di Dottore di ricerca, al quale sarà attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli”.
La tabella titoli è disponibile qui.

FAQ N. 25

Per i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, è sufficiente un’autocertificazione?

NO, come precisa la nota MIUR n. 3675 del 7 febbraio 2018 i CFU devono essere certificazioni esclusivamente dall’istituzione universitaria dove il percorso formativo è stato svolto e non può essere sostituita da mere certificazioni dello studente. Tale certificazione dovrà indicare gli insegnamenti e le attività formative svolte, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti”.

FAQ N. 26

I CFU\esami integrativi necessari per l’accesso alle classi di concorso, devono essere certificati dall’istituzione universitaria?

NO, è sufficiente un’autocertificazione dello studente così come per tutti gli altri titoli, diversi dai 24 CFU”.

FAQ N. 27

I titoli devono essere dichiarati\presentati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso?
Tutti i titoli vanno dichiarati all’atto della presentazione al concorso. Tra i titoli dichiarati si deve poi distinguere tra quelli che possono essere auto certificati e quelli che non lo possono essere. Soltanto i titoli, che non possono essere auto certificati, vanno presentati all’USR dopo lo svolgimento dell’orale (contestualmente alla prova orale o solitamente entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito della prova orale).
Rientrano in tale categoria di titoli non auto certificabili i certificati medici e sanitari ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 nonché gli articoli, pubblicazioni, libri o parti di essi, ecc. In questi casi i titoli potranno essere prodotti in originale o in copia conforme all’originale autenticata dallo stesso interessato allegando copia del proprio documento di identità alla stessa.
Non dovranno essere presentati i titoli, che sono stati autocertificati o documentati con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale quali, a titolo meramente esemplificativo:

– Abilitazioni specifiche;

– Titoli di specializzazione;

– Titoli di studio compresi i diplomi di perfezionamento;

– Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;

– Appartenenza a ordini professionali;

– Titoli di servizio (in tal senso si è espresso l’Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica)


L’USR fornirà comunque specifiche indicazioni sui titoli da presentare e sulle modalità di presentazione”.

FAQ N. 28

Sono abilitato\a nella scuola primaria\infanzia. Se volessi concorrere per la scuola secondaria, quali sarebbero i requisiti richiesti?

I docenti abilitati nella scuola primaria\infanzia (anche tramite diploma magistrale ante 2001/2002) per poter concorrere nella scuola secondaria dovranno possedere un titolo di studio che permetta di insegnare nella scuola secondaria (di I e\o di II grado).
Non sarà necessario possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche in quanto il comma 5 del D.lgs 59/2017 li esonera dal possesso i docenti abilitati anche su altro ordine\grado di scuola”.


CONCORSO STRAORDINARIO

FAQ N. 29

Quali sono i requisiti di accesso al concorso straordinario?

È necessario possedere tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 almeno tre annualità di servizio nella scuola Statale di cui almeno un anno di servizio deve essere specifico nella classe di concorso o nella tipologia di posto in cui si richiede di partecipare.
Per la procedura per posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso del titolo di specializzazione.

FAQ N. 30

I docenti con 3 anni di servizio nella scuola Statale ma su posto di sostegno possono partecipare al concorso straordinario?
Tali docenti, se in possesso del titolo di specializzazione, potranno partecipare per la procedura per posti di sostegno. In mancanza del titolo di specializzazione invece non potranno partecipare né alla procedura per posto di sostegno né a quella per posto comune (mancando il requisito dell’anno di servizio specifico sulla “classe di concorso”).

FAQ N. 31

È valido il servizio prestato nella scuola dell’infanzia o primaria? è valido il servizio prestato sull’insegnamento della Religione Cattolica?
Ai fini del computo dei tre anni di servizio, il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. Di conseguenza non viene considerato né il servizio svolto presso la scuola dell’infanzia\primaria né il servizio svolto in qualità di insegnante di Religione Cattolica, poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.

 

FAQ N. 32

Il programma di studio del concorso straordinario è lo stesso del concorso ordinario?
Non esattamente. L’ Allegato C contempla le parti dei programmi relativi al concorso ordinario per titoli ed esami oggetto della prova scritta”.

 

FAQ N. 33

Come sarà strutturata la prova scritta?
La prova scritta, computer based, è composta da 80 quesiti a risposta multipla. Tale prova ha una durata pari a 80 minuti e ha per oggetto il programma di cui all’Allegato C.
La prova valuta altresì la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 16 lingue.
La prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;

b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;

c. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti. 

 

Le prove per posto comune per le classi di concorso A024, A025, B02 relativamente alla lingua inglese è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti;

b. competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

 

La prova per posto di sostegno, suddivisa per il primo e il secondo grado, è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

a. ambito normativo:15 quesiti;

b. ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti;

c. ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti;

d. capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

 

FAQ N. 34

Chi supera la prova computer based con il punteggio minimo richiesto potrà conseguire l’abilitazione?
Si. Coloro che si collocheranno nei posti messi a bando avranno diritto all’immissione in ruolo a partire dall’anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all’anno scolastico 2022/2023.

Inoltre, successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresì, per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto.

Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del Decreto Legge.
Il conseguimento dell’abilitazione sarà subordinato al rispetto di alcune condizioni:


1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (31/08 o 30/06) presso una istituzione scolastica o educativo del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali).
2) conseguano i 24 CFU ove non ne siano già in possesso. Per gli iscritti negli elenchi non graduati ove non ne siano già in possesso, l’onere sarà a carico degli aspiranti.
3) superino la prova orale che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e prova. Detta prova si intende superata con il punteggio minimo di 7/10. A tal fine, il comitato di valutazione è integrato con non meno di due componenti esterni di cui almeno uno Dirigente scolastico”. 

 

FAQ N. 35

Al concorso straordinario possono partecipare anche i docenti di ruolo?
Si. Sebbene la procedura straordinaria ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, favorendo l’immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio, è aperta anche anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti (come dispone la Relazione illustrativa al D.L. 126/2019).


PROCEDURA STRAORDINARIA ABILITANTE

FAQ N. 36

Sarà bandita per tutte le classi di concorso?
No. Sono escluse le classi di concorso ad esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti, e segnatamente le classi di concorso A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio richiesto per insegnare la A-30 o la A-41″.

 

FAQ N. 37

Quali sono i requisiti di accesso alla procedura abilitante? 

È necessario possedere tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 almeno tre annualità di servizio nella scuola di cui almeno un anno di servizio deve essere specifico nella classe di concorso o nella tipologia di posto in cui si richiede di partecipare.
In questo caso, diversamente dal concorso straordinario, è considerato valido il servizio prestato nelle scuole paritarie e quello svolto nel sistema di istruzione e formazione professionale purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’articolo 2 del DPR 19/2016″.

 

FAQ N. 38

È valido il servizio prestato nella scuola dell’infanzia o primaria? è valido il servizio prestato sull’insegnamento della Religione Cattolica?
Diversamente dal concorso straordinario, in questa procedura non è richiesto che il servizio sia stato svolto come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Di conseguenza è considerato valido anche il servizio svolto in altri ordini di scuola (infanzia\primaria) così come riteniamo possa essere considerato valido anche il servizio svolto in qualità di insegnante di Religione Cattolica”.

 

FAQ N. 39

I docenti di ruolo possono partecipare? Se si, con quali requisiti?
I docenti di ruolo delle scuole Statali possono partecipare se in possesso di 3 anni di servizio e del titolo di studio richiesto per insegnare nella scuola secondaria in deroga al requisito dell’anno di servizio specifico.
Es: docente di scuola primaria con 3 anni di servizio che possiede laurea in scienze dell’educazione (ed eventuali CFU integrativi richiesti per insegnare) la A-18, potrà partecipare alla procedura ai fini del conseguimento dell’abilitazione anche se non ha servizio specifico sulla A-18″.

 

FAQ COMUNI

FAQ N. 41

Posso partecipare sia al concorso straordinario che a quello ordinario?
I docenti che possiedano i requisiti potranno partecipare a tutte le procedure previste. Ad esempio, i docenti con 3 anni di servizio nella scuola Statale potranno partecipare:

  • Al concorso ordinario (se in possesso anche dei 24 CFU)
  • Al concorso straordinario 
  • Alla procedura straordinaria abilitante

 

FAQ N. 42

È possibile partecipare a procedure distinte in Regioni diverse?
Trattandosi di bandi differenti, sarà possibile partecipare a procedure diverse in Regioni differenti (es: ordinario in una Regione  e straordinario in un’altra). Resta fermo che, per tutte le classi di concorso per cui si partecipa all’ordinario e\o allo straordinario, sarà necessario partecipare nella medesima Regione.
Es: docente che partecipa per A-12 e A-22 all’ordinario e per la A-11 allo straordinario potrà optare per una Regione per le classi di concorso A-12 e A-22 e per un’altra Regione per la A-11.

 

FAQ N. 43

L’abilitazione conseguita tramite le diverse procedure concorsuali (ordinario, straordinario, procedura abilitante) è spendibile in qualsiasi Provincia\Regione?
Si, l’abilitazione è un titolo e come tale potrà essere utilizzato in tutto il territorio nazionale.

 

Ultimo aggiornamento 28 aprile 2020

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