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Esami convalidati nei passaggi tra corsi di laurea/atenei e computo ai fini dei requisiti di accesso all’insegnamento [Chiarimenti]

Com’è noto, per l’accesso alle varie classi di concorso, in alcuni casi è richiesto il possesso di alcuni CFU\esami. 

I requisiti di accesso alle classi di concorso sono dettagli:

  • dal Decreto Ministeriale n. 255/2023 per quanto riguarda alcune classi di concorso accorpate con detta riforma
  • dal Decreto Ministeriale n. 251/2023 per le classi di concorso A-26 e A-28
  • per tutte le altre classi di concorso non modificate dalle recenti riforme, dal DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017.

CONVALIDA E DISPENSA DEGLI ESAMI UNIVERSITARI
Può accadere che uno studente, nel corso della sua carriera universitaria, effettui dei passaggi da un ateneo all’altro oppure da un corso di studio all’altro. In tal caso si procede con la convalida o la dispensa degli esami.

In tal senso occorre distinguere fra:

  • La “convalida” che consiste nella conferma di un esame nel suo insieme; di conseguenza, con la convalida, viene confermata sia la data che il voto dell’esame e, il voto, concorrerà alla formazione del voto finale di ammissione alla laurea.
  • La “dispensa” che esonera lo studente dal sostenere quel determinato esame nel nuovo Corso di Studio. Di conseguenza il voto riportato all’esame, nel precedente Corso di Studio, non concorrerà alla formazione del voto finale di ammissione alla laurea.

Di norma, in caso di Passaggio di Corso e/o di Trasferimento da altro Ateneo gli esami sono “convalidati” (e fanno media) mentre, in caso di iscrizione per il conseguimento di una ulteriore laurea, gli esami sono “dispensati” (e non fanno media).

Il riconoscimento degli esami sostenuti (convalida\dispensa) può essere totale o parziale. Inoltre, ogni università fa riferimento ad un proprio regolamento che definisce i criteri di convalida\dispensa degli esami, pertanto, prima di formalizzare un trasferimento, è opportuno informarsi correttamente.

Le convalide e le dispense possono essere:

  • Totale qualora un esame pregresso viene interamente convalidato.
    • Esempio 1: se nella carriera pregressa si è sostenuto un esame di Chimica generale del peso di 9 cfu, poiché nella facoltà di Farmacia l’esame di Chimica generale ed inorganica è di 9 cfu, l’esame pregresso potrà essere interamente convalidato).
    • Esempio 2: se nella carriera pregressa si è sostenuto un esame di Chimica generale del peso di 9 cfu, poiché a Farmacia l’esame di Chimica generale ed inorganica è di 6 cfu, l’esame pregresso potrà essere interamente convalidato). 
  • Parziali  In caso di convalida parziale, allo studente ammesso verrà chiesto di sostenere un’integrazione a quel programma d’esame (un esempio: se nella carriera pregressa si è sostenuto un esame di Chimica generale del peso di 6 cfu, poiché a Farmacia l’esame di Chimica generale ed inorganica è di 9 cfu, il suo esame pregresso potrà essere convalidato parzialmente, con la conseguente richiesta di sostenere un’esame di integrazione per colmare la differenza di contenuti e crediti).

Nota bene: Le convalide infatti rilevano esclusivamente ai fini del “passaggio” da un ateneo all’altro. Ciascun ateneo definisce in autonomia i criteri di convalida (totale o parziale) degli esami sostenuti in altri atenei, ma ciò attiene esclusivamente alla prosecuzione della carriera universitaria nell’altro ateneo o nell’altro corso di laurea.

Nelle convalide, vengono convalidati solo gli esami effettivamente sostenuti nelle carriere di origine e non quelli che siano esito di convalida in carriere intermedie. Ad esempio: se nella carriera 1 è stato sostenuto l’esame A, convalidato come B nella carriera 2 (o C nella carriera 3; o D nella carriera 4; ecc.), per qualsiasi altra carriera di arrivo successiva, l’eventuale convalida viene riconosciuta con l’esame A, e non con l’esame B (o C, o D, ecc.). Il criterio adottato è ovviamente di ordine cronologico, risalendo sempre all’esame di origine.

ESAMI CONVALIDATI E COMPUTO AI FINI DELL’ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO
Come anticipato, ai fini dell’accesso all’insegnamento vengono talvolta richiesti degli esami\CFU.

Domanda: Quando un esame sostenuto presso un ateneo è stato poi oggetto di convalida presso un altro ateneo o corso di laurea, quale esame occorre considerare?

Diciamo subito che evidentemente non è possibile considerare congiuntamente entrambi gli esami. Infatti, ai fini del computo dei CFU, vanno considerati solamente gli esami effettivamente sostenuti (e non quelli frutto di convalida). Le convalide infatti rilevano esclusivamente ai fini del “passaggio” da un ateneo all’altro.

Riprendendo l’esempio n. 2 sopra illustrato, se nella carriera pregressa si è sostenuto un esame di Chimica generale del peso di 9 cfu, poiché nella facoltà di Farmacia l’esame di Chimica generale ed inorganica è presente per 6 cfu, l’esame pregresso verrà evidentemente interamente convalidato per 6, in quanto il piano di studio di Farmacia lo prevede per 6 CFU.

Ciò non toglie però che ai fini dell’accesso all’insegnamento, l’esame da considerare è sempre e solo quello effettivamente sostenuto da 9 CFU. In altri termini, occorre sempre adottare il criterio cronologico, risalendo sempre all’esame di origine.

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