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Docenti con 3 anni nelle scuole statali: nuovo concorso straordinario entro il 15 giugno [Decreto Milleproroghe]

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 26 febbraio 2022, n. 21 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, il Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che proroga al 2022 diverse scadenze originariamente previste per la fine dell’anno scorso.

Il decreto riscrive il testo dell’art. 59 comma 9-bis del Decreto Legge 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni BIS), apportando delle modifiche al concorso straordinario riservato ai docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali, che si sarebbe dovuto svolgere inizialmente entro il 31 dicembre 2021.

Rispetto alla precedente formulazione i vincitori svolgeranno nello stesso anno sia l’anno di formazione svolto anche in collaborazione con le università sia l’anno di prova (la precedente formulazione invece prevedeva che l’anno di prova si svolgesse il successivo anno, dopo l’assunzione a tempo indeterminato).

SU QUALI POSTI?
In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso e salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).

A CHI É RISERVATA LA PROCEDURA
La procedura è riservata ai docenti non ricompresi nelle assunzioni da GPS I fascia, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Il bando determinerà altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale.

UNA SOLA REGIONE E UN ANNO DI SERVIZIO SPECIFICO
Ciascun candidato può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione, per la classe di concorso per la quale sia stata maturata almeno un’annualità di servizio specifico.

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione.

PERCORSO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA
Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

DECADENZA DELLE GRADUATORIE
Le graduatorie di merito regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

Di seguito il testo dell’emendamento approvato:

3.ter Il comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente: “9-bis. In via straordinaria per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzione scolastiche statali di almeno 3 anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare ala procedura in un’unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un’annualità valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenersi entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del ministro dell’istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato dall’anno scolastico 2022/2023 e partecipano con onori a proprio carico a un percorso di formazione anche in collaborazione con le università che ne integra le competenze professionali. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione inziale e prova il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2023 o, se successiva, dalla data di presa del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono disposte con decreto del ministro dell’istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono a seguito dell’immissione in ruolo dei vincitori”.

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