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Docenti con 24 CFU: quale percorso dovranno intraprendere? Concorso e corsi abilitanti [Chiarimenti ed Infografica]

La riforma del reclutamento (Decreto Legge 36/2022 convertito nella Legge 2022) ha previsto che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente tramite il superamento di un concorso pubblico nazionale che avrà cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia. Il concorso verrà indetto su base regionale o interregionale.

La riforma ha previsto una fase transitoria in base alla quale, solo per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2024, è stato possibile accedere al concorso con il solo possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

A partire dal 2025 l’accesso al concorso è invece riservato a coloro che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento oppure delle tre annualità di servizio svolte negli ultimi cinque anni di cui almeno una specifica.

QUALE PERCORSO ABILITANTE?
Quale percorso abilitante dovranno fare coloro che sono in possesso dei 24 CFU? A tal proposito occorre fare una distinzione fra:

1) Vincitori di concorso che, in mancanza dell’abilitazione, hanno stipulato contratto a tempo determinato e dovranno conseguire l’abilitazione attraverso il “percorso di completamento” da 36 CFU (Allegato 5) .

Il contenuto dei percorsi formativi da 36 CFU è definito DPCM (Allegato 5), pubblicato il 25 settembre 2023. Il DPCM prevede la seguente struttura:

  • 3 CFU/CFA in discipline di area pedagogica;
  • 10 CFU/CFA di tirocinio diretto corrispondenti a 120 ore 
  • 3 CFU/CFA di tirocinio indiretto;
  • 3 CFU/CFA in discipline di area linguistico-digitale;
  • 2 CFU/CFA in metodologie didattiche: introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria.
  • 13 CFU/CFA in didattiche delle discipline e metodologie delle discipline di riferimento (delle classi di concorso)
  • 2 CFU/CFA in discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

2) Coloro che sono semplicemente in possesso dei 24 CFU, ma non sono vincitori di concorso, dovranno invece fare il “percorso standard” abilitante da 60 CFU, potendo però chiedere il riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. 

L’art. 2 Bis comma 4 del D.lgs 59/2017 prevede che:

fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, Ê comunque riconosciuta la validitÀ dei 24 CFU/CFA giÀ conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

La disposizione è confermata dall’art. 8 del DPCM. Questo significa che i 24 CFU/CFA sono riconosciuti ai fini dei percorsi di formazione iniziale, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto.

I docenti in possesso dei 24 CFU, completeranno il percorso di formazione iniziale con ulteriori 36 CFU secondo quanto indicato dall’allegato 5 al DPCM.

Sul punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato anche una FAQ di chiarimento secondo la quale:

Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?

Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023.)

Pur restando ferma tale disposizione transitoria, qualora un candidato in possesso dei 24 CFU/CFA volesse iscriversi al percorso da 60 CFU/CFA, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA.

COME SI SVOLGE IL PERCORSO
Entrambi i percorsi, sia quello da 36 CFU per i vincitori di concorso sia quello da 60 CFU abbreviato con il riconoscimento dei 24 CFU, prevedono lo svolgimento di:

  • Lezioni di cui almeno il 50% dovrà svolgersi in presenza
  • Tirocinio indiretto da svolgersi obbligatoriamente in presenza
  • Tirocinio diretto (120 ore) da svolgersi obbligatoriamente in presenza

Le modalità organizzative sono definite dalle singole università. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del Profilo di cui all’allegato A al presente decreto.

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio diretto e indiretto svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova  è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.

La lezione simulata ha una durata massima di 45 minuti e consiste nella progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.

Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.

VEDI IL DPCM
VEDI L’ALLEGATO 5 

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