Il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, è uno dei titoli che ai sensi del DPR 751 del 16 dicembre 1985, consente di insegnare la Religione Cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Questo titolo non equivale a una laurea bensì abilita “esclusivamente all’insegnamento della Religione Cattolica” (Si veda in tal senso il parere del Consiglio di Stato – Adunanza della seconda sezione in data 1 aprile 1998 – numero 365/98). Sempre lo stesso parere del Consiglio di Stato all’ultimo comma recita “…non essendo stato equiparato ad un diploma di laurea rilasciato dall’università italiana non può conferire titolo all’attribuzione del punteggio…”. Di conseguenza il diploma in oggetto non è valutabile in termini di punteggio ai fini dei trasferimenti o delle graduatorie.
L’articolo 2 del DPR n. 175/1994 precisa inoltre che:
I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline ecclesiastiche di cui all’articolo 1, conferite dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del ministero delle università”.
Da quanto detto emerge chiaramente che il diploma accademico in scienze religiose, differentemente dal titolo di baccalaureato e di licenza nelle discipline ecclesiastiche, non costituisce titolo equiparato a diploma universitario\laurea italiana, semplicemente perché costituite titolo preliminare al baccalaureato e alla licenza.
DICHIRAZIONE DI EQUPOLLENZA A TITOLO ITALIANO
Secondo la nota del CSA di Napoli n. 16814 del 13 settembre 2006 il diploma di Scienze religiose viene valutato nelle graduatorie d’istituto solo se dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal Ministero dell’Università.
Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata, del corso di studi seguito a quella prevista dal l’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello: si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno d 13 annualità d’insegnamento per i titoli d riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d’insegnamenti per i titoli da riconoscere come laurea (art. 2 (D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994).