É in corso di conversione in Legge il Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca).
Nel corso dell’esame in commissione è stato approvato l’emendamento 14.02 (nuova formulazione) che detta nuove disposizioni per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei concorsi.
In particolare l’emendamento dispone che:
1. All’articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi».
Pertanto:
- Resta fermo il punteggio minimo di 70/100 per essere ammessi alla prova orale.
- Viene però introdotto un ulteriore vincolo in base al quale alla prova orale saranno ammessi un numero di candidati pari a tre volte quelli dei posti messi a concorso nella regione e per la singola classe di concorso.
- Saranno altresì ammessi alla prova orale coloro che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Esempio: posti messi a bando 30. Superano la prova scritta con un punteggio superiore a 70/100, 200 candidati. Saranno ammessi alla prova orale solo 90 candidati. Inoltre se 90° candidato ha lo stesso punteggio del 91°, 92° o 93° (e così via) allora saranno ammessi alla prova orale anche tali candidati.
DECORRENZA
Per espressa previsione normativa le suddette disposizioni si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non trovano quindi applicazione con riferimento al concorso in corso di svolgimento.
L’emendamento, ponendo un tetto al numero di aspiranti che sono ammessi alla prova orale, mira evidentemente a snellire le procedure e i tempi di svolgimento dei concorsi.
