Il Decreto Rilancio che dovrebbe essere approvato nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri prevede delle misure relative alla scuola tra cui l’incremento dei posti banditi per i concorsi, come aveva già annunciato ieri il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.
In particolare, il numero di posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria sarebbe incrementato di 8.000 arrivando in questo modo a 32.000. In questo modo le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i 32.000 vincitori.
Parimenti, il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie sarebbe incrementato, complessivamente, di 8.000 posti giungendo in questo modo a 33.000 posti. A tal fine, fermo restando il relativo limite annuale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui sono state bandite le procedure, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori.
Art. 221-bis Incremento posti concorsi banditi
1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto dipartimentale 510 del 23 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i trentaduemila vincitori.
2. Il numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie di cui all’articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e all’articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in deroga all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, è incrementato, complessivamente, di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il relativo limite annuale le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui sono state bandite le procedure con decreti dipartimentali n. 498 e 499 del 21 aprile 2020 di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all’anno scolastico 2021/2022, sino all’assunzione di tutti i vincitori.


