fbpx
venerdì, Gennaio 24, 2025
HomeConcorsiConcorso straordinario: valido solo il servizio svolto nella scuola secondaria

Concorso straordinario: valido solo il servizio svolto nella scuola secondaria

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini);
  • Abbiano svolto almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  • Posseggano, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
  • Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE STATALI
Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 19/2016, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo.

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI CON SERVIZIO NELLE SCUOLE PARITARIE
È consentita la partecipazione ai docenti con 3 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie (o con con servizio misto paritarie\statale), ma ai soli fini dell’ottenimento dell’abilitazione all’insegnamento. Essi quindi non potranno concorrere ai fini dell’immissione in ruolo, riservata esclusivamente ai docenti con servizio nelle scuole Statali.

VALIDO SOLO IL SERVIZIO SVOLTO NELLE SCUOLE SECONDARIE
L’art. 1 comma 6 del decreto prevede che, il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del DPR 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni. Il decreto in questione (DPR 19/2016) disciplina esclusivamente le classi di concorso della scuola secondaria. Sono quindi esclusi coloro che hanno svolto tre anni di servizio nella scuola dell’infanzia e\o primaria.

 

Vedi il testo del Decreto
Programma Concorso 2012
Programma Concorso 2016
Test selezione TFA 2012
Test selezione TFA 2014

TRACCE CONCORSO 2012

TRACCE CONCORSO 2016
Scarica qui le tracce del concorso 2016

TRACCE CONCORSO 2016 PROVE SUPPLETIVE
Tracce da A001 a A015

Tracce da A016 a A030
Tracce da A031 a A050
Tracce da A051 a A064
Tracce da B002 a B012
Tracce da B014 a B026
Tracce Sostegno
Tracce Infanzia-primaria

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI