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Concorso straordinario: valido il servizio prestato senza titolo; servizio su alternativa alla religione non valido come servizio specifico

COSA PREVEDE LA NORMA
La partecipazione al concorso straordinario è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno, almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini). Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b).
  2. Abbiano svolto almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
  3. Posseggano, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto decreto.
  4. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

SERVIZIO PRESTATO SENZA TITOLO
Si noti come nei requisiti di accesso non faccia riferimento al fatto che il servizio prestato sia stato svolto in possesso del titolo di studio richiesto per l’insegnamento della specifica classe di concorso.  

Come chiarito anche dall’amministrazione in occasione dell’incontro con i sindacati, il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

Ne consegue quindi che il servizio svolto senza titolo sarà quindi utile sia ai fini del raggiungimento del requisito dei 3 anni di servizio sia ai fini del soddisfacimento del requisito dell’anno di servizio specifico. 

SERVIZIO PRESTATO SU ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Il servizio svolto su materia alternativa a religione cattolica non viene considerato quale servizio specifico sulla classe di concorso dalla quale è stata effettuata la nomina. Questo significa che tale servizio sarà utile sia ai fini del computo delle tre annualità di servizio complessive ma non ai fini del requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso da cui si è ricevuta la convocazione.

Ciò in quanto stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su alternativa ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.

SERVIZIO DAL 1° FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI+SCRUTINI
Sulla questione di chi ha svolto servizio almeno dal 1° febbraio fino all’ultimo giorno di lezione, poi interrotto e ripreso per i giorni degli scrutini (art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07), l’amministrazione ha richiesto un approfondimento all’ufficio legislativo.

 

SPECIALIZZATI\SPECIALIZZANDI SU SOSTEGNO E SERVIZIO SVOLTO SU ALTRO ORDINE DI SCUOLA
L’amministrazione ha chiarito che il docenti con servizio su sostegno su altro ordine\grado di scuola ma che sono in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (o lo stanno conseguendo) per altro ordine\grado di scuola, non possono partecipare al concorso straordinario, in obbedienza al principio generale previsto dal D.L. 126/2019. In altri termini, almeno un anno di servizio su sostegno dovrà essere svolto nello specifico grado di scuola in cui il docente possiede il titolo di specializzazione (o lo sta conseguendo).

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