È stato pubblicato il bando del concorso straordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23. È possibile presentare le domande di partecipazione fino al 10 di Agosto.
REQUISITI DI ACCESSO CONCORSO STRAORDINARIO
La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;
b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l’ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.
Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se
a. prestato nelle scuole secondarie statali;
b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.
SERVIZIO PRESTATO IN PROGETTI REGIONALI DI FORMAZIONE
Ai fini del computo dei 3 anni di servizio vengono considerati anche gli anni di servizio prestati in progetti regionali di formazione che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, ovvero del contrasto alla dispersione scolastica, realizzati prioritariamente con l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola (art. 1 comma 3 Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e art. 5 comma 4 bis Legge 8 novembre 2013 n. 128), progetti peraltro valutati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.
Tra questi progetti vi rientrano “Diritti a scuola” frutto di accordi siglati annualmente tra il MIUR e la Regione Puglia a partire dall’anno scolastico 2009/2010 e il progetto ““Tutti a Iscol@” frutto dell’accordo fra il MIUR e la Regione Sardegna.