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Concorso straordinario: relazione illustrativa e relazione tecnica

Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, dà attuazione all’intesa sottoscritta il 24 aprile 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca».
Di seguito riportiamo i tratti salienti della relazione illustrativa e della relazione tecnica che accompagnano il decreto in questione. Ricordiamo che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 ottobre, decorrono i 60 giorni di tempo entro cui il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge, pena la sua decadenza. Tale conversione potrà avvenire con o senza modifiche.
Diverse forse politiche hanno già manifestato l’intenzione di proporre degli emendamenti per cui è probabile che il testo definitivo presenti delle differenze  rispetto a quanto di seguito esposto.

STRAORDINARIA NECESSITÀ E URGENZA
Nella relazione illustrativa si legge che l’intervento presenta caratteri di straordinaria necessità e urgenza (tali da giustificare quindi l’emanazione di un Decreto Legge), in quanto pone rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cosiddette «pensioni quota 100» e obbliga l’amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Allo stesso tempo, l’intervento sovviene alla carenza di personale docente abilitato all’insegnamento nella scuola secondaria, la quale comporta:

  • nel caso delle scuole statali, la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;
  • nel caso delle scuole paritarie, l’impossibilità, per i soggetti gestori, di rispettare quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 62 del 2000, che prevede l’obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e di mantenere il requisito della parità scolastica.

CONCORSO STRAORDINARIO
Per rispondere a entrambe le esigenze, si prevede una procedura straordinaria finalizzata alla definizione di una graduatoria, nel limite dei 24.000 posti assegnati, distinta, in ragione della disponibilità dei posti e con i limiti sopra ricordati, per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno) nella scuola secondaria.

POSTI BANDITI
La procedura concorsuale straordinaria, da bandire contestualmente all’avvio del concorso ordinario, attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria che la legislazione vigente destina alle graduatorie ad esaurimento (GAE), solo dopo aver assunto i soggetti presenti, per la medesima regione e classe di concorso, nelle graduatorie del concorso per docenti del 2016 [articolo 17, comma 2, lettera a)] e del concorso per docenti del 2018 [articolo 17, comma 2, lettera b)], senza incidere, pertanto, sul contingente destinato al concorso ordinario.
Quindi la procedura straordinaria sarà bandita solo nelle regioni e per le classi di concorso e i tipi di posto per i quali si prevedono, nell’arco di un triennio, posti vacanti e disponibili nel contingente riservato alle GAE (50% del totale dei posti vacanti e disponibili).
Secondo la relazione tecnica, nell’anno scolastico 2018\2019 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono relativi a classi di concorso con scarse facoltà assunzionali.
Il decreto prevede che, la quota delle facoltà assunzionali normalmente destinate alle GAE non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie del concorso 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 iscritti e 5.881 iscritti).
In ogni caso i posti destinati alle immissioni in ruolo dalle graduatorie della procedura straordinaria non possono superare per ciascuna regione, classe di concorso o tipo di posto quelli annualmente destinati alle graduatorie del concorso ordinario.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI IN 3 ANNI SCOLASTICI
L’assunzione dei vincitori, da disporre nei prossimi tre anni scolastici, sarà soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie. Tuttavia viene garantito il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il predetto limite temporale qualora sia necessario per rispettare il contingente di assunzioni previsto.
Come indicato nella relazione tecnica, non si tratta di un limite tassativo per cui le immissioni in ruolo saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno per assumere tutti i vincitori. Infatti, pur prevedendo che le assunzioni avvengano in 3 anni scolastici, si consente di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite per i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito della procedura straordinaria non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.

REQUISITI DI ACCESSO
Requisito di partecipazione, sia ai fini della procedura di reclutamento sia ai fini abilitativi, è l’aver maturato, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, un servizio pregresso di almeno tre anni, negli ultimi otto, presso le scuole secondarie statali. La qualificazione dell’anno scolastico di servizio avviene tramite rinvio all’articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, che parifica all’anno scolastico intero quello che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Per partecipare a una determinata procedura, il candidato deve aver prestato, nella classe o tipo di posto pertinente, almeno un anno di servizio specifico.

POSTI DI SOSTEGNO
La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, per garantire la necessaria qualità, in sede di reclutamento, dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.

PROCEDURA AI FINI ABILITATIVI
È consentita la partecipazione, esclusivamente ai fini dell’accesso alla procedura per l’abilitazione all’insegnamento, ai soggetti che abbiano prestato tre anni di servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione. Tali soggetti devono comunque possedere, in aggiunta al servizio, i seguenti ulteriori requisiti:

  • siano titolari di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso un’istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione;
  • conseguano, o abbiano conseguito, i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2017;
  • superino la prova orale di abilitazione.

Il conseguimento dell’abilitazione non costituisce titolo all’impiego a tempo indeterminato, limitando la sua utilità all’inserimento in una fascia prioritaria delle graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell’insegnamento e dell’assunzione a tempo indeterminato nelle scuole paritarie.

PARTECIPAZIONE PER UNA SOLA CLASSE DI CONCORSO\TIPOLOGIA DI POSTO
Il decreto prevede che ciascun candidato possa partecipare in un’unica regione per il sostegno o per una sola classe di concorso e che la partecipazione alla procedura straordinaria non precluda la partecipazione al parallelo concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso\tipologia di posto.

PROVE E PROGRAMMI
La procedura straordinaria è svolta per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. La prova si intende superata con un punteggio minimo di sette decimi. Il programma di esame è lo stesso previsto per la prova scritta del concorso ordinario per docenti bandito nel 2018.
Anche per la procedura di abilitazione per i soggetti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è prevista un’analoga prova scritta informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. Si tratterà però di una prova distinta, anche se analoga, a quella svolta da coloro che parteciperanno ai fini della procedura di reclutamento.

GRADUATORIA
La graduatoria è costituita sommando il punteggio conseguito nella prova a quello riconosciuto per i titoli.

IMMISSIONE IN RUOLO E PERIODO DI PROVA
L’immissione nei ruoli dei soli vincitori, subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie, comporta la sottoposizione a un periodo di formazione iniziale a cui segue una prova finale.
I vincitori di concorso, immessi subito in ruolo, conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento previo superamento del periodo di formazione iniziale. Coloro che, pur essendo vincitori di concorso, non saranno immediatamente immessi in ruolo (ricordiamo che le graduatorie hanno validità triennale), potranno volontariamente conseguire l’abilitazione, anche prima dell’immissione in ruolo, avendo ottenuto, nella prova, il punteggio minimo e quindi risultando inseriti nell’elenco di soggetti che possono conseguire l’abilitazione.
I vincitori dovranno conseguire, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, ove non ne siano già in possesso.

BANDO E ALTRI DECRETI DA EMANARE
Il bando, da emanare entro il 2019, definirà:

  • I termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione.
  • La composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alla prova scritta computer based.
  • I titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile.
  • I posti disponibili, per regine e per classe di concorso e tipologia di posto.
  • la composizione della commissione di valutazione e delle sue eventuali articolazioni.
  • l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dalla procedura concorsuale.

Sarà, invece, un decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 a disciplinare il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari per i vincitori della procedura straordinaria, il percorso e le modalità della formazione iniziale e dell’abilitazione.

CANCELLAZIONE ESONERO 24 CFU PER I DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO AI FINI DEL CONCORSO ORDINARIO
In considerazione dell’avvio di un’apposita procedura riservata a coloro che hanno prestato tre anni di servizio, vengono abrogate le disposizioni previste all’articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59 del 2017 che prevedevano, per i medesimi soggetti, una quota di riserva nel concorso ordinario e la possibilità di partecipazione anche senza il requisito dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.


Relazione illustrativa
Relazione tecnica

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