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Concorso straordinario per il ruolo: non valido il servizio prestato nei percorsi IeFP [Parere del Consiglio di Stato]

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1089 del 23 giugno 2021 si è espresso in merito alla valutazione del servizio prestato presso i Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, per il “Concorso straordinario per immissione in ruolo”.

Potevano partecipare al concorso in questione i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • Il possesso, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di tre annualità di servizio, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini).
  • Il possesso di almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.

Il servizio veniva considerato valido solo “se prestato nelle scuole secondarie statali”, con conseguente esclusione degli insegnanti iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto che abbiano maturato i tre anni di servizio con l’insegnamento prestato presso i Centri di istruzione e formazione professionale (in sigla IeFP).

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Dinnanzi a siffatta esclusione molti docenti hanno promosso dei ricorsi  chiedendo l’annullamento del bando nella parte in cui,  nel disciplinare i requisiti di ammissione, veniva considerato valido solo il servizio prestato nelle scuole secondarie statali.

Secondo il Consiglio di Stato, il ricorso presentato non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni:

  • Innanzitutto, emerge in tutta evidenza che i requisiti di ammissione disciplinati dal bando oggetto di impugnativa – consistenti nelle tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella prestazione di una delle predette annualità nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per il quale si concorre e nella rilevanza del solo servizio prestato nelle scuole secondarie statali – risultano essere perfettamente coincidenti con quelli indicati nella norma di rango primario contenuta nell’articolo 1 del richiamato decreto legge n. 126 del 2019. Di poi, la prescrizione del comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge, nello stabilire che “Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali”, impedisce di considerare attività di insegnamento utile il servizio prestato presso i Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni.
    Lo specifico inciso “scuole secondarie statali” e l’utilizzo dell’avverbio “unicamente” esprimono la chiara volontà del legislatore di escludere rilevanza a servizi svolti presso altre tipologie di scuola; conclusione questa confermata dalla espressa finalità della disposizione, che è quella di stabilizzazione dei precari delle istituzioni scolastiche statali, onde la conseguente limitazione del servizio utile prestato solo a quello svolto presso scuole statali, dovendosi escludere ogni valenza al precariato presso i Centri di formazione professionale accreditati dalle regioni.
  • In secondo luogo, la Sezione rileva che la norma ““il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statalinon presenta profili di irragionevolezza, ove si consideri la precipua finalità dell’indetto concorso straordinario. Esso è diretto anche alla eliminazione (ovvero alla riduzione) del precariato nelle istituzioni scolastiche statali, consentendo la stabilizzazione e l’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei docenti.
    Risulta, pertanto, ragionevole che la procedura concorsuale si rivolga, consentendone la partecipazione, ai soli precari delle istituzioni scolastiche statali, configurandosi tale qualità evidentemente in capo a quei docenti che abbiano svolto servizio di insegnamento in tale tipologia di scuola e non anche per coloro che hanno insegnato in differenti istituzioni scolastiche.

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