Il Decreto Sostegni BIS interviene anche sulle modalità di conseguimento dell’abilitazione dei docenti che hanno superato la prova del concorso straordinario 2020.
L’art. 59 comma 21 del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che:
All’articolo 1 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159:
1) al comma 9, lettera g) i punti 2) e 3) sono soppressi;
2) il comma 13 è abrogato
Vediamo di seguito cosa prevedevano i commi abrogati.
L’art. 1 comma 9 lettera g) prevedeva che:
g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e) purché’:
1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la 4 regolarità della relativa posizione contributiva;
2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c). 10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell’anno 2016.
Viene anche abrogato integralmente il comma 13 che prevedeva:
13. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
b) l’integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l’integrazione dei comitati di valutazione con non meno di due membri esterni all’istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non 5 spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese; www.obiettivoscuola.it
c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g), ai fini dell’abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.
Pertanto alla luce di tali abrogazioni, coloro che hanno superato le prove con il punteggio minimo richiesto (56/80) conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento senza dover conseguire i 24 CFU. Viene anche eliminata la prova orale finale, che secondo la normativa previgente precedeva la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente. www.obiettivoscuola.it
Rimane, almeno al momento, l’unica condizione stabilita dall’art. 1 comma 9 lettera a) ovvero che si abbia in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la 4 regolarità della relativa posizione contributiva.
Ricordiamo che trattandosi di un Decreto Legge, le norme ivi contenute saranno efficaci già dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma dovrà essere convertito in Legge dal parlamento entro 60 giorni, con o senza modificazioni.