Il TAR Lazio, sezione terza BIS, con sentenza n. 09888 del 24/07/2019 si è espresso in merito al ricorso presentato dalle ricorrenti, Laureati in Scienze della formazione primaria, ma non in possesso, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, di almeno due annualità di servizio specifico, richiesti per la partecipazione al Concorso straordinario di cui al D.D.G. n. 1546 del 17 ottobre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 07 novembre 2018.Secondo i giudici:
Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).
Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario (con svolgimento di una sola prova orale senza articolarsi in una procedura selettiva per merito comparativo) e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/2002), per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari con carattere biennale.
In sostanza, è legittimo prevedere dei concorsi straordinari riservati a una peculiare caratteristica di destinatari (in questo caso i docenti con 2 anni di servizio prestati nella scuola Statale) purché accanto ad essi si prevedano dei concorsi ordinari che consentano a tutti di concorrere per l’accesso ai posti pubblici.
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