Il decreto ministeriale n. 497/2020 con cui è stata indetta la Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo, tra i requisiti di ammissione prevedeva:
- Il possesso, tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, di tre annualità di servizio, su posto comune o di sostegno, anche non consecutive, valutabili come anno scolastico (servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini).
- Il possesso di almeno un anno di servizio, sempre tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.
Pertanto il possesso di un anno di servizio specifico rappresenta un requisito indispensabile per la partecipazione, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.
Già il TAR Lazio, sezione Terza Bis, con sentenza pubblicata l’11/03/2021 aveva respinto il ricorso presentato dai ricorrenti in possesso di tre annualità di servizio su posto di sostegno e quindi esclusi dalla procedura in questione per le varie classi di concorso di appartenenza.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1062 del 18 giugno 2021 si è espresso sulla questione ritenendo il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Secondo i giudici di Palazzo Spada:
dalla chiara lettera della norma è, dunque, dato di ricavare che il servizio di insegnamento svolto su posto di sostegno può essere utilmente speso per partecipare alla procedura concorsuale su di un posto comune, ma è pur sempre necessario il possesso del requisito annuale del servizio specifico relativo alla tipologia di posto ed alla classe di concorso per la quale si produce domanda e, dunque, di un anno di servizio svolto come insegnante su posto comune nella classe di concorso richiesta. Il rinvio operato dalla lettera a) del comma 5 alle previsioni della lettera b) indica inequivocabilmente la necessità dell’anno di servizio specifico su posto comune relativo alla classe di concorso per la quale si intende partecipare alla procedura concorsuale.
Non è, dunque, possibile, attesa pure la natura eccezionale della norma in quanto disciplinante un concorso straordinario, giungere, senza tradire la chiara lettera della legge, a una interpretazione della stessa che consenta, nel caso di un intero triennio di insegnamento svolto su posto di sostegno, l’ammissione alla procedura pur senza l’annualità di servizio sulla tipologia di posto (comune) e sulla classe di concorso per la quale si concorre.
In tale contesto, il servizio annuale nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto cui si aspira, individuato dalla norma quale requisito di partecipazione, costituisce elemento che concorre a definire le situazioni di precariato meritevoli di considerazione, nella scelta discrezionale del legislatore, ai fini della possibilità di stabilizzazione.
Riferendosi la stabilizzazione ad una specifica tipologia di posto e ad una specifica classe di concorso, l’annualità di servizio nelle stesse dà luogo ad una situazione di precariato “qualificato”, meritevole di essere considerato con priorità.
D’altra parte, il servizio annuale “specifico” risponde ragionevolmente anche alla esigenza, in una procedura concorsuale semplificata, di introdurre, ai fini della partecipazione, un elemento di esperienza professionale che connota una maggiore qualificazione del docente e, dunque, un elemento di merito per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una posizione relativa a una specifica tipologia di posto e classe di concorso.
Vi è, invero, che lo svolgimento concreto dell’attività di insegnamento nella specifica tipologia di posto e classe di concorso costituisce elemento esperenziale e di qualificazione diverso rispetto al servizio svolto in altra tipologia di posto.
In particolare, occorre evidenziare che il servizio svolto su posto di sostegno non è assimilabile a quello svolto su posto comune in relazione alla classe di concorso per la quale si partecipa alla procedura concorsuale.