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Concorso Straordinario: esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti di accesso; le varie casistiche [Nota USR Lombardia]

Con nota n. 973 dell’11 maggio 2021, l’USR Lombardia, con riferimento alla procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ha pubblicato l’elenco dei candidati esclusi o per mancanza di idoneo titolo di accesso alla procedura oppure per mancanza del requisito di servizio necessario per l’accesso alla procedura.

I candidati inseriti nell’Allegato A sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso.

I candidati inseriti nell’Allegato B sono esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con DD.DD. 29 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per la classe di concorso rispettivamente riportata e sulla base della motivazione per ciascuno indicata, per mancanza del requisito di servizio necessario per l’accesso ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) e b) e dell’art. 2, c. 2 del bando di concorso.

Per quanto attiene alla mancanza del titolo di accesso possiamo riassumere le seguenti situazioni:

  • Il titolo posseduto non rientra tra quelli indicati per l’accesso alla classe di concorso richiesta.
  • I candidati non presentano gli esami\CFU necessari per l’accesso alle varie classi di concorso.
  • I CFU necessari, seppur posseduti, sono stati acquisiti dopo la scadenza di presentazione della domanda.
  • La Laurea conseguita oltre il limite temporale massimo previsto dalla normativa.
  • Manca il possesso del titolo congiunto (per esempio per l’accesso alla CDC A-08).
  • Il candidato non ha fornito riscontro sul titolo di accesso e non è stato possibile procedere alla relativa verifica.
  • Per la classe di concorso A-23, il candidato non possiede il titolo congiunto di specializzazione previsto dal D.M. 92/2016.
  • Nel caso di titoli esteri,  il titolo non è stato riconosciuto né la domanda di riconoscimento è stata presentata entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
  • Per la classe di concorso A-61, vi è stato esito negativo della commissione accertamento titoli professionali.
  • Per la classe di concorso B-02 (Conversazione in lingua straniera), il titolo di accesso non è stato conseguito in un Paese in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre.

Per quanto attiene alla mancanza del requisito di servizio necessario (3 annualità) possiamo riassumere le seguenti situazioni:

  • Nell’anno scolastico non si raggiungono i 180 giorni e il servizio non è ininterrotto dal primo febbraio agli scrutini (requisiti affinché si possa parlare di “annualità”).
  • Il servizio dichiarato tra i requisiti di accesso è stato prestato in scuole paritarie (ricordiamo che, ai fini dell’accesso alla procedura, erano necessari 3 annualità di servizio prestate nella scuola statale).
  • Il servizio prestato non risulta confermato.
  • Il servizio prestato non è valutabile in quanto prestato all’estero, ma non in una scuola italiana all’estero.
  • Gli anni di servizio sono stati prestati presso Centri di Formazione Professionale.
  • Gli anni di servizio sono stati prestati su progetto.
  • Il servizio è stato prestato nelle scuole primarie o dell’infanzia. 
  • Gli anni di servizio sono stati prestati come esperto esterno.
  • I servizi sono stati prestati tramite cooperativa.
  • I servizi sono stati prestati con contratto di prestazione d’opera.
  • Il servizio dichiarato è stato prestato presso l’Università.

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