Il Consiglio di Stato (Sesta sezione) con Decreto Monocratico a firma del Presidente della sezione ha ammesso con riserva alla partecipazione al Concorso Straordinario per il ruolo una ricorrente in possesso di servizio prestato nelle scuole pubbliche regionali “pareggiate”.
Il giudice di primo grado, sempre nella fase cautelare, aveva invece respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente. Il Consiglio di Stato, pur accogliendo la richiesta di misure cautelari monocratiche, ha deciso di rinviare alla camera di consiglio la valutazione più approfondita del merito delle questioni, fissando per la discussione, la camera di consiglio del 12 novembre 2020.
Di seguito l’abstract della motivazione:
Considerato che appare preminente nelle more della celebrazione della camera di consiglio consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale le cui prove sono fissate per il 22 ottobre 2020 al fine di lasciare integra la res iudicanda tenuto anche conto del fatto che per legge è consentita la partecipazione ( anche se ai soli fini abilitativi, questione da riservarsi al merito aspirando la ricorrente a concorrere pienamente alla selezione concorsuale straordinaria) ai docenti delle scuole paritarie ( mentre la ricorrente è docente di scuola pareggiata ); rilevato – sulla scorta della stessa ordinanza impugnata – che ai sensi del d.l. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta sono state sostituite con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.
Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”; riservata alla camera di consiglio la valutazione più approfondita del merito delle questioni di pregiudizialità costituzionale e comunitaria sollevate dall’appellante.”
L’ISTITUTO DEL PAREGGIAMENTO
Preliminarmente va ricordato che l’istituto del pareggiamento, previsto dall’art. 356 del Testo Unico comparto scuola, si riferisce a quelle scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici e rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti. In particolare, la nomina dei docenti deve avvenire sulla base di concorso pubblico o comunque utilizzando criteri analoghi a quelli previsti per le scuole statali e il trattamento economico iniziale deve essere pari a quello delle scuole statali corrispondenti.
LE SCUOLE PAREGGIATE SICILIANE
Le scuole regionali Siciliane sono sei istituti, di cui cinque Istituti d’Arte ed un Istituto Tecnico per le Attività Sociali, comprendenti, anche, due sezioni di Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato per Ciechi con sede in Palermo e Catania.
Tali Istituti sono a totale carico della Regione Siciliana, sia per quanto concerne le spese di funzionamento didattico, che per quanto riguarda le spese di personale. Quest’ultimo viene reclutato ed amministrato dal Dipartimento Istruzione, che si avvale dell’Ufficio Scolastico Regionale, secondo norme del tutto analoghe a quelle in vigore per il corrispondente personale direttivo, docente e non docente degli istituti statali
Le scuole in questione sono stati istituiti con leggi regionali n. 36/1951 e n. 42/1954 e con decreti del 1968/1969 (D.A. 1366 del 2 settembre 1969) emanati dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, hanno ottenuto lo status di “pareggiamento” divenendo a tutti gli effetti scuole pubbliche regionali identiche a quelle statali.
La legge regionale del 05/09/90, n° 34 e successive modifiche e integrazioni, ha previsto il riordino degli Istituti Regionali Pareggiati. In particolare, con decorrenza dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all’articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.
La legge 10/03/2000 n° 62 (art. 1 c. 2) che ha consentito l’attribuzione agli Istituti Regionali, già pareggiati, lo status di “scuola paritaria”.
Nello specifico, le scuole in questione presentano lo status di Istituzione pareggiata sulla base del Decreto Assessoriale n. 1366 del 02/09/1969 nonché anche di scuole paritarie in forza del Decreto Assessoriale n. 32/U.O.XI del 05/02/2002 e ciò in quanto:
- pareggiata in quanto è una scuola che rilascia un titolo di studio con valore legale ed è gestita dalla Regione Siciliana – Ente pubblico territoriale.
- paritaria in quanto è un istituto gestito da un ente pubblico territoriale che rispetta gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell’offerta formativa conforme all’ordinamento scolastico.
Lo status di scuola pareggiata non è venuto meno con l’entrata in vigore del D.L. n. 250 del 5 dicembre 2005, convertito in legge n. 27 del 3 febbraio 2006, che all’art. 1 bis ha previsto che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie”.
Orbene, le scuole regionali siciliane mantengono ancora oggi sia lo status di scuole pareggiate, proprio per il fatto che hanno un modello gestionale identico a quello statale, sia quello di scuole paritarie, per cui il servizio prestato presso tali scuole deve essere a tutti gli effetti di legge equiparato a servizio prestato presso scuole statali (si veda al riguardo questo documento).
COMMENTO DEL DECRETO MONOCRATICO
La questione sarà sicuramente approfondita nel merito nella camera di consiglio già calendarizzata per il 12 novembre 2020.
Il Decreto in questione interviene nella fase cautelare in cui il giudice deve giustamente valutare ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm. l’esistenza dei requisiti di periculum in mora (pericolo/danno causato dal ritardo) e fumus boni iuris (verosimiglianza dell’esistenza del diritto), tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza delle misure cautelari monocratiche proposte dalla ricorrente. Si è quindi ritenuto di consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura concorsuale le cui prove sono fissate per il 22 ottobre 2020 al fine di lasciare integra la res iudicanda.
Tuttavia, non possiamo concordare con la “motivazione” accennata nel decreto laddove si afferma “tenuto anche conto del fatto che per legge è consentita la partecipazione (anche se ai soli fini abilitativi, questione da riservarsi al merito aspirando la ricorrente a concorrere pienamente alla selezione concorsuale straordinaria) ai docenti delle scuole paritarie ( mentre la ricorrente è docente di scuola pareggiata)”.
Infatti, al concorso in questione non è consentita la partecipazione nemmeno ai docenti con servizio prestato nelle scuole paritarie. La loro partecipazione è invece consentita alla procedura abilitante, ma trattasi di due procedure distinte e separate e, tra l’altro, di quest’ultima procedura non sono ancora state nemmeno programmate le prove di selezione.
Semmai la motivazione dell’accoglimento dell’istanza cautelare dovrebbe essere ricercata propria nella diversità fra scuole paritarie e scuole pareggiate. Come è stato spiegato nel paragrafo precedente, lo status di scuola pareggiata rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola statale e ciò potrebbe giustificare un diverso trattamento rispetto a quello previsto per la scuola paritaria. Nel caso di specie, tra l’altro, non solo si tratta di scuole “pareggiate” ma si tratta anche di “scuole pubbliche”, sebbene non statali in quanto regionali.