Con la nota Ministeriale n. 1112 del 22 Luglio 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito parere favorevole al riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione per il personale docente che ha superato le prove del concorso straordinario finalizzato all’immissione in ruolo (D.D. 23 aprile 2020 n. 510).
Nella nota si legge che, si ritiene di poter riconoscere l’abilitazione all’insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:
- iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto (quindi non solo vincitori, ma anche idonei), pubblicate nel corrente a.s. 2020/21;
- titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione (quindi non solo scuole Statali, ma anche paritarie), ferma restando la regolarità contributiva.
Rimane quindi, oltre al superamento del concorso straordinario e all’inserimento nelle graduatorie di merito di detto concorso, l’unica condizione prevista dall’art. 1 comma 9 lettera g, punto 1 (e non abrogata dal legislatore) di avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la 4 regolarità’ della relativa posizione contributiva.
Dalla lettura della norma appare chiaro che il requisito può essere soddisfatto tramite un contratto (a tempo determinato o indeterminato) in qualsiasi scuola del sistema nazionale di istruzione del quale fanno parte, oltre alle scuole statali, anche quelle paritarie. Non si richiede inoltre che il servizio sia stato prestato in una specifica classe di concorso\tipologia di posto.
Sul punto è intervenuto il Prof. Marco Bruschi, ex Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, il quale ha precisato che:
- la duplice condizione prevista (la collocazione in GM/elenco non graduato e l’avere in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione) è permanente, e chi non risulta abilitato in quanto privo di contratto nel 2020/21 (o in quanto le relative GM non sono ancora state pubblicate), acquisirà l’abilitazione e i relativi diritti una volta stipulati i contratti negli anni scolastici successivi.
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In merito alla natura\durata dei contratti in essere, l’art. 1 comma 9 leggera g) punto 1 della Legge 159/2019, richiamato dalla Nota del Ministero del 22 Luglio 2021, prevede che si debba trattare di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Questo ha generato preoccupazione da parte di chi è stato titolare nell’anno scolastico 2020\2021 un contratto di supplenza fino al termine delle lezioni (es. 8 giugno). Secondo l’opinione del Prof. Bruschi, essendo il termine del 30 giugno una ficto iuris, l’abilitazione dovrebbe essere conseguita anche da parte di chi ha avuto una supplenza fino al termine delle lezioni.
Mentre sul primo punto concordiamo perfettamente con quanto detto sopra, il secondo punto appare più delicato. Secondo fonti sindacali, vi sarebbe ancora una discussione ancora aperta al Ministero che ci auguriamo porti tempestivamente a un chiarimento ufficiale.


