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Concorso Straordinario BIS: possibile inserire il servizio svolto su infanzia, primaria o come personale educativo [Corretto il bug]

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 (GU n.39 del 17-05-2022).

Il concorso è riservato a chi ha svolto nelle scuole statali un servizio di almeno tre anni, negli ultimi cinque, valutati ai sensi dell’art. 11, c 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (180 gg o servizio continuativo 1° febbraio-scrutini), di cui 1 nella classe di concorso.

In particolare è necessario:

  • Avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dellarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 
  • Avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico. Il servizio su sostegno può essere stato prestato con o senza titolo di specializzazione.

Il servizio svolto deve essere prestato nelle istituzioni scolastiche statali e può essere svolto anche in altri gradi\ordini di scuola. Ad esempio si può prendere in considerazione il servizio svolto nella scuola dell’infanzia, primaria o in qualità di personale educativo.

Rispetto al bug iniziale, il Ministero ha adesso corretto la piattaforma, inserendo tra le classi di concorso in cui è possibile aver svolto il servizio AAAA, infanzia EEEE, primaria PPPP e personale educativo, fermo restando che almeno un anno di servizio dovrà essere specifico cioè svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare. 

É VALIDO IL SERVIZION SENZA TITOLO
Il bando non fornisce chiarimenti in merito alla valutabilità del servizio senza titolo. Tuttavia, negli ultimi anni nelle varie procedure svolte, si è consolidata la tendenza a considerare valido il servizio senza titolo solo se, il titolo è stato successivamente conseguito e posseduto al momento della presentazione della domanda.

Così per esempio dispone la nota n. 1290 del 22 luglio 2020 in merito alle GPS nonché la FAQ. 9 emanata in occasione della procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione, che peraltro non si è ancora svolta. 

Il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio è valutabile ai fini del requisito di accesso purché il candidato sia in possesso del titolo di studio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda?

Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

TITOLI CULTURALI
Altro discorso si deve fare ai fini della valutazione del servizio come “titolo culturale”.

Secondo la tabella titoli infatti è valido il servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.

È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
 
Non è valutabile il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno agli alunni con disabilità.

Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.

Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022
Allegato A – Programmi
Allegato B – Tabella dei titoli valutabili

Decreto Direttoriale n. 1081 del 6 maggio 2022

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