Il Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni BIS) ha previsto lo svolgimento di un concorso straordinario (c.d. BIS), articolato per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che sono residuati dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 (GU n.39 del 17-05-2022).
SU QUALI POSTI?
In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2021/2022 che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo è bandita una procedura concorsuale straordinaria in ciascuna regione, per ciascuna classe di concorso e salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 (concorsi ordinari).
L’allegato 1, che costituisce parte integrante del bando, ha determinato il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso. I posti previsti per l’USR per il Friuli-Venezia Giulia includono eventuali posti in lingua slovena.
A CHI É RISERVATA LA PROCEDURA
La procedura è riservata ai docenti non ricompresi nelle assunzioni da GPS I fascia, che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno 3 annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici, valutate come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
In particolare è necessario:
- Essere in possesso di abilitazione specifica oppure del titolo di accesso alla specifica classe di concorso, ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
- Di non aver partecipato alle procedure di immissione in ruolo da GPS I fascia o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo.
- Avere svolto, a decorrere dal 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando il possesso di almeno un’annualità di servizio specifico.
- Avere svolto almeno un anno di servizio dei tre nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Ai fini del raggiungimento dei requisiti si considera anche l’anno in corso purché il candidato abbia maturato l’annualità di servizio entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura.
Ricordiamo che il concorso in questione è bandito solo per posto comune.
SVOLGIMENTO DELLA PROVA DISCIPLINARE
Per molte classi di concorso\regioni le procedure concorsuali non si concluderanno in tempo per le immissioni in ruolo 2022/2023.
Ricordiamo che le domande di partecipazione al concorso potevano essere presentate entro il 16 giugno 2022, nonostante il Decreto 73 prevedesse che la prova disciplinare si svolgesse entro il 15 giugno 2022.
Considerata l’oggettiva difficoltà di acquisire la disponibilità del personale dirigenziale, docente e amministrativo all’incarico di componente o segretario delle commissioni giudicatrici e considerato, per alcune classi di concorso, l’elevato numero di partecipanti, in molte regioni le operazioni di gestione della procedura in oggetto (costituzione delle commissioni giudicatrici, adempimenti connessi allo svolgimento della prova disciplinare, adempimenti connessi alla valutazione dei titoli) non saranno avviate prima del mese di settembre 2022.
ACCANTONAMENTO DEI POSTI
Al fine di tutelare i partecipanti al concorso straordinario in oggetto, per le classi di concorso\regioni per cui non si procederà alle immissioni in ruolo quest’anno, i relativi posti saranno accantonati.
A tal fine, gli uffici scolastici, sulla base del contingente di posti indicato definito a livello regionale, determinano il riparto tra le province dei predetti accantonamenti. Si noti che questi accantonamenti operano a livello di disponibilità complessiva ma non hanno effetto sui singoli posti disponibili per la scelta della sede.
Questo significa che non vi saranno sedi non esprimibili in quanto “accantonate” ma l’accantonamento riguarda genericamente un certo numero di posti nella provincia/classe di concorso.


